Art. 95. (Disposizioni transitorie e finali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.
Note all'art. 95: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1990, n. 99 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1990, n. 149: "Art. 10. - 1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni. 2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore. 4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva e' assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.". - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Art. 18. (Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). - 1. E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, e' emanato il regolamento concernente le modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica. 3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, e' assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalita' stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.".