Art. 46. 
 
              (Trasferimento in proprieta' di alloggi) 
 
  1. I comuni nei cui territori sono  ubicati,  gli  alloggi  di  cui
all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  procedono  alla
richiesta di trasferimento in proprieta' di tali  alloggi  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti  ai  comuni  nello
stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano  al  momento
del  passaggio.  Lo  Stato  e'  esonerato,  relativamente   ai   beni
consegnati ai comuni ai sensi della citata legge  n.  449  del  1997,
dalle dichiarazioni di cui al secondo comma  dell'articolo  40  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno  120  giorni  di  tempo
dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento
di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. 
  3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i  comuni
non  abbiano  esercitato  il  diritto  di  cui  al  medesimo   comma,
l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente  per
territorio puo' presentare, nei successivi  sei  mesi,  richiesta  di
trasferimento della proprieta' alle medesime condizioni previste  dal
comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449. 
  4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento  della  protezione
civile, di cui all'articolo 2, secondo comma,  del  decreto-legge  19
marzo 1981, n. 75,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  14
maggio  1981,  n.  219,  possono  essere  acquisiti   al   patrimonio
disponibile dei comuni ove sono ubicati.