Art. 54
                        (Attivita' d'ufficio)

   1.  Ricevuta  la  richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello
stato  civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle
persone  comparse,  la  richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli
sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata
della  pubblicazione  o  se  essa  e'  stata abbreviata o dispensata.
Provvede  quindi,  all'affissione  con atto separato sul quale annota
l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
   2.  Il  processo  verbale  e  l'atto  affisso  sono inseriti negli
archivi  di  cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo
21, comma 1.