Art. 55
                    (Spazi per le pubblicazioni)

   1.  In  ogni  comune,  presso  la  porta della casa comunale, deve
essere  destinato  uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di
matrimonio.  Sopra  tale spazio deve essere scritta, in carattere ben
visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
   2.  L'autorita'  comunale  provvede  affinche' sia evitato che gli
atti  di  pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque
deteriorati.
   3.  L'atto  di  pubblicazione  resta affisso presso la porta della
casa comunale almeno per otto giorni.