Art. 57
                    (Celebrazione del matrimonio)

   1.  Trascorsi  i  tre  giorni successivi alla pubblicazione di cui
all'articolo  99  del  codice civile senza che sia stata fatta alcuna
opposizione,  l'ufficiale  dello  stato  civile  puo'  procedere alla
celebrazione del matrimonio.
   2.  Fra  i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio,
l'ufficiale  dello  stato civile, che procede alla celebrazione o che
richiede  per  questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui
all'articolo  10  anche i certificati attestanti che la pubblicazione
e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.
 
          Nota all'art. 57:

             - Si riporta il testo dell'art. 99 del codice civile:

             "Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio). -
          Il  matrimonio  non  puo' essere celebrato prima del quarto
          giorno dopo compiuta la pubblicazione.
             Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni
          successivi,   la   pubblicazione   si  considera  come  non
          avvenuta".