Art. 57 (Celebrazione del matrimonio) 1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.
Nota all'art. 57: - Si riporta il testo dell'art. 99 del codice civile: "Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio). - Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta".