Art. 58
                   (Omissione della pubblicazione)

   1. Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai
sensi  dell'articolo  100, primo comma, del codice civile, gli sposi,
per   essere   ammessi   alla  celebrazione  del  matrimonio,  devono
presentare  all'ufficiale  dello  stato  civile  il  provvedimento di
autorizzazione  previsto  dall'articolo  52,  comma  1,  e rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.
 
          Nota all'art. 58:

             -  Si  riporta  il testo dell'art. 100, primo comma, del
          codice civile:

             "Art.  100  (Riduzione  del  termine  e  omissione della
          pubblicazione).
             -  Il  tribunale,  su  istanza  degli  interessati,  con
          decreto  non  impugnabile  emesso  in  camera di consiglio,
          sentito  il  pubblico  ministero,  puo'  ridurre, per gravi
          motivi,  il  termine della pubblicazione. In questo caso la
          riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione".