Art. 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari) 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 2. Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali". 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi delle modalita' di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta". 6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente. 7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserito il seguente: "1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi". 9. Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni e permute di beni valutati non piu' necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruita' di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia. 11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta". 12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito. 13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purche' questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali. 14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa puo' avvalersi di una idonea societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata". 16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilita' del personale militare, il Ministro della difesa e' autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale e', altresi', previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro puo' procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. 17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio". 18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie"; b) la lettera c) e' abrogata. 19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. 20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gia' individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986. 22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie".
Note all'art. 43: Al comma 1: - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo". Al comma 2: - Il comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.". Al comma 3: - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325. - Il comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari', incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.". Al comma 5: - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato nella presente legge, e' il seguente: "11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'ufficio tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicata nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.". Al comma 6: - Il testo degli articoli 17, 18 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e' il seguente: "Art. 17 (Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici). - Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'. Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente art. 11 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovra' presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria. Art. 18 (Lottizzazione). - Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato dal sindaco del comune ove e' sito l'immobile. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'art. 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 7. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Il quarto comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e' abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'. Art. 41 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni). - Ai fini della commerciabilita' dei beni possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovra' farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 della presente legge. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 35. La certificazione di cui al primo comma e' rilasciata dalla competente autorita' entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui, al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi diritti reali di garanzia o di servitu'". - Il testo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' riportato nelle note all'art. 46. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sullla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Al comma 7: - Il comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 (390), e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (391), nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (392); c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato; d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (393). Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta". - L'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel testo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della difesa). 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi, tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate ed i rappresentanti della amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi. 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione. 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadeimpienze contrattuali . 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (209), continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano". Al comma 8: - Per il testo dell'art. 44 della legge n. 448/1998, cosi' come modificato, si veda in nota al comma 7. Al comma 9: - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, si veda in nota al comma 7. - Per il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 7. Al comma 10: - Per il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 7. Al comma 11: - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, cosi' come modificato dalla presente legge, si veda in nota al comma 7. Al comma 12: - Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita'). - 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica". Al comma 15: - Per il testo del comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge, si veda in nota al comma 3. Al comma 16: - La legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e' 1 settembre 1978, n. 245. - L'art. 14 della legge n. 497/1978 e' il seguente: "Art. 14. - Il canone trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e' versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi". - Il comma 4 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi". - Il comma 4 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate". Al comma 17: - L'art. 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale del Consiglio superiore della magistratura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigeze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche; b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti, di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi; c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato; d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile; e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare; g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore di soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti. per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilita'; h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione; i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi; l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma; m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza; n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalita' ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere. 4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'AmministrazIone della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana. 6. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. All'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC) . 8. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio . 9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il MInistro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali. sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato, in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare chiamato preventivamente ad espriemere il parere sul regolamento. 10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560. 10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio". Al comma 18: - Il comma 109 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita': a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e aumentato del venti per cento; c) lettera (abrogata); d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente". - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 488/1999 e' il seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Al comma 21: - Il testo dei commi 99 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 662/1996, riguardanti programmi di dismissione degli immobili dello Stato, e' il seguente: Per il comma 99 si veda in nota al comma 3; Per il comma 99-bis si veda in nota al comma 2. - Si riporta il testo dei commi da 100 a 108: "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'art. 32 della predetta legge n. 448 del 1998, ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939, sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri. 101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99. 102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire. 103. (abrogato). 104. (abrogato). 105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente. 106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato. 107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: "dei periti industriali edili . 108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti fioricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio. Per il comma 109 si veda in nota al comma 18. 110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 10 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata. 111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporta di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporta sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto contrallante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 4. Gli immobili appartati al fondo ai sensi del comma l sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 5. Agli immobili appartati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter. 6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito pressa la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collacamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate. 7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma l, non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15. 11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma l e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4 sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutta ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma l affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti abbligazionari canvertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994. 16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 150 dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione . - per il testo del comma 112 si veda in nota al comma 7; 113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione. 114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati a permutati". Al comma 22: - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. L'amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie.