Art. 43.

             (Dismissione di beni e diritti immobiliari)

   1.  Al  comma  6  dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le  parole:  "Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione   economica",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
   2.  Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre
1999,   n.   488,  al  primo  periodo,  le  parole:  suscettibili  di
utilizzazione  agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad
utilizzazione  agricola",  e  sono  soppresse le parole: "che ne cura
l'attuazione";   al  secondo  periodo,  le  parole:  "destinati  alla
coltivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "utilizzati per la
coltivazione   alla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione";  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Ai
conduttori  degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il
diritto  di  prelazione,  le cui modalita' di esercizio sono definite
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali".
   3.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   definisce   e   cura  l'attuazione  di  un  programma  di
alienazione  degli  immobili appartenenti al patrimonio degli enti di
cui  alla  legge  4  dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o
piu'  lotti  anche  avvalendosi  delle  modalita'  di  vendita di cui
all'articolo  3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
   4.  Gli  enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti
relativi  alla  proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita
dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  La disposizione non ha
effetto  per  tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, siano in atto controversie con privati
od  altro  ente  pubblico,  in  sede amministrativa, stragiudiziale o
giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.
   5.  Al  comma  11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta,
da  parte  dell'acquirente,  la  rettifica della rendita catastale in
diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra
l'immobile   richiesto   in   cessione   ed  altro  di  superficie  e
caratteristiche  analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad
esso   adiacente,   l'Ufficio   del   territorio   dovra'  provvedere
all'eventuale  rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta".
   6.  Gli  enti  pubblici  trasformati  in societa' per azioni nelle
quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione
di  controllo,  negli  atti di trasferimento o conferimento e in ogni
atto  avente  ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro
proprieta',  sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita'
urbanistico-edilizia  prevista  dagli  articoli 17, 18, 40 e 41 della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47. Tali atti possono essere compiuti
validamente  senza  l'osservanza  delle  norme  previste nella citata
legge  n.  47  del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai
sensi  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con
riferimento  alla  data  delle  costruzioni  e,  per  i  terreni,  la
destinazione   urbanistica,   senza  obbligo  di  allegare  qualsiasi
documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di
alienazione,  conferimento  o  costituzione  del  diritto  reale  dal
soggetto  che,  nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o
conferente.
   7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni
immobili   del   Ministero   della  difesa  trovano  applicazione  le
disposizioni  contenute  nell'articolo  3,  comma 112, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
   8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni e gestioni dei
beni  immobili  valutati  non  piu'  utili dal Ministero della difesa
anche  se  non  individuati  dal  decreto  di cui al comma 1, possono
essere  disposte,  ferme  restando le disposizioni del regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero
della   difesa,   nonche'   delle   altre  amministrazioni  pubbliche
interessate,  ed  i rappresentanti delle amministrazioni territoriali
interessate.  In  sede  di  conferenze di servizi, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  3,  comma  112,  lettera  c), della legge 23
dicembre  1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da
dismettere  tenendo  conto  delle  finalita'  pubbliche,  culturali e
sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi".
   9.  Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni
e  permute  di  beni  valutati  non  piu'  necessari  per  le proprie
esigenze,  anche  se  non  ricompresi  nei  programmi  di dismissione
previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  a  trattativa  privata  qualora il valore del bene, determinato
sulla  base  del  parere  della commissione di congruita' di cui alla
stessa  legge,  sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da
tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed
immediatamente  riassegnate  al  Ministero  della  difesa  secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
   10.  A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate
ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero
della  difesa  secondo  le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e'
destinata  all'ammodernamento  e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Taranto e La Spezia.
   11.  Alla  lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  dopo  le  parole: "alla determinazione del
valore  dei  beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonche' da
ricevere in permuta".
   12.  Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei
rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli
gestionali  di  cui  al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
gli  enti  previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato  decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso
in  materia  immobiliare  privilegiando  soluzioni  transattive  o di
bonario  componimento  che comportino l'immediato conseguimento di un
apprezzabile  risultato  economico  in relazione al rischio implicito
del  giudizio,  allo  stato  ed al presumibile costo di esso, nonche'
alla possibilita' di effettiva riscossione del credito.
   13.  Gli  enti  di  cui  al  comma  12,  al  fine di accelerare la
realizzazione  dei  piani di dismissione, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso
abitativo  maturata  alla  data del 30 settembre 2000 purche' questi,
previa  formale  rinuncia  a  qualsiasi  azione, eccezione o pretesa,
versino  in  unica  soluzione  e senza interessi l'80 per cento delle
somme  risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di
morosita'   locativa  per  canone  ed  oneri  accessori,  oltre  alle
eventuali spese legali.
   14.   Per   le   attivita'   tecnico-operative  di  supporto  alle
dismissioni  di  cui  ai  commi precedenti, il Ministero della difesa
puo' avvalersi di una idonea societa' a totale partecipazione diretta
o  indiretta  dello  Stato,  in  deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato.
   15.  Al  comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come  sostituito  dal  comma  3  dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura
l'attuazione"  sono  aggiunte  le  seguenti: "fatto comunque salvo il
diritto  di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non
destinati  ad  uso  abitativo,  in  favore  dei  concessionari  e dei
conduttori,   nonche'  in  favore  di  tutti  i  soggetti  che,  gia'
concessionari,  siano  comunque  ancora  nel  godimento dell'immobile
oggetto  di  alienazione  e  che  abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti  dall'amministrazione  competente, limitatamente alle nuove
iniziative  di  vendita  avviate  a  decorrere dal 1 gennaio 2001 che
prevederanno la vendita frazionata".
   16.  In  relazione  al  processo  di  ristrutturazione delle Forze
armate,  anche  allo  scopo  di assicurare la mobilita' del personale
militare,  il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  a  procedere
all'alienazione  degli  alloggi  di cui alla legge 18 agosto 1978, n.
497,  secondo  criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
nel  quale  e',  altresi',  previsto il riconoscimento del diritto di
prelazione  a  favore  degli  utenti.  Con  lo  stesso regolamento il
Ministro  puo'  procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui
alla  citata  legge  n.  497  del  1978.  Le  risorse derivanti dalle
alienazioni  sono  utilizzate  per  la  realizzazione di programmi di
acquisizione  e  di  ristrutturazione  del patrimonio abitativo della
Difesa.  Il  Ministro  della  difesa,  con proprio decreto, individua
annualmente  gli  alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari,
ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i
quali  occorre  procedere  alla  alienazione.  La  quota  parte delle
risorse  complessivamente  derivanti all'amministrazione della difesa
ai  sensi  dell'articolo  14  della  medesima  legge n. 497 del 1978,
dell'articolo  9,  comma  4,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo  43,  comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
destinata,  nella  misura  dell'85 per cento, alla manutenzione degli
alloggi  di  servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa
previsto  dall'articolo  43,  comma  4, della citata legge n. 724 del
1994.
   17.  Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, e' aggiunto il seguente:
   "10-bis.  Con  le  stesse  modalita' stabilite al comma 10 possono
essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato
concessi  in  qualita'  di  alloggi  individuali  ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di
servizio".
   18.  Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione
pubblica"  sono  sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da
processi    di    privatizzazione   nelle   quali,   direttamente   o
indirettamente,  la  partecipazione pubblica e' uguale o superiore al
30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";
   b) la lettera c) e' abrogata.
   19.  I  lavoratori,  gia'  dipendenti  degli  enti  previdenziali,
addetti  al  servizio  di  portierato o di custodia e vigilanza degli
immobili   che   vengono   dismessi,   di   proprieta'   degli   enti
previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.
   20.  Agli  immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  del  27  marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino
all'esaurimento  delle  relative  procedure  di  dimissione,  non  si
applica  il  comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
   21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione,
di  cui  all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e successive modificazioni, gia' individuati, non si
applica  l'articolo  4,  secondo  comma,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno   del  10  settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
   22.  All'articolo  1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo  la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative
sociali,  alle  associazioni  di volontariato ed alle associazioni di
promozione  sociale  che  perseguono  rilevanti finalita' culturali o
umanitarie".
 
          Note all'art. 43:
              Al comma 1:
              -  Il comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2000), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "6.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
          analiticamente   gli   elementi   di  tutte  le  operazioni
          immobiliari di cui al presente articolo".
              Al comma 2:
              -  Il  comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
              "99-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  99  si
          applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio
          dello  Stato  non  conferiti  nei fondi di cui al comma 86,
          soggetti  ad  utilizzazione agricola; il relativo programma
          di  alienazione  e'  definito  di  concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali. Le disposizioni di
          cui  al  presente  comma  si  applicano  solo agli immobili
          utilizzati  per  la  coltivazione  alla  data di entrata in
          vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli
          usi  civici  non  agricoli,  i  boschi,  i demani, compresi
          quelli  marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da
          parte  di  aziende demaniali, di programmi di biodiversita'
          animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in
          possesso   o  in  gestione  alle  universita'  agrarie.  Ai
          conduttori  degli  immobili  destinati alla coltivazione e'
          concesso  il  diritto  di  prelazione,  le cui modalita' di
          esercizio  sono  definite  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali.
              Il   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali
          presenta    al    Parlamento    una    relazione    annuale
          sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.".
              Al comma 3:
              -  La  legge  4 dicembre  1956, n. 1404 (Soppressione e
          messa  in  liquidazione  di  enti  di diritto pubblico e di
          altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a
          vigilanza  dello  Stato  e comunque interessanti la finanza
          statale),    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 dicembre 1956, n. 325.
              -  Il comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              "99.   I   beni   immobili   e  i  diritti  immobiliari
          appartenenti  al  patrimonio  dello Stato non conferiti nei
          fondi  di  cui  al comma 86, individuati dal Ministro delle
          finanze,   possono   essere   alienati  secondo  programmi,
          modalita'  e  tempi  definiti,  di concerto con il Ministro
          delle  finanze,  dal  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, che ne cura l'attuazione,
          fatto  comunque  salvo il diritto di prelazione attribuito,
          relativamente   ai  beni  immobili  non  destinati  ad  uso
          abitativo,  in  favore  dei concessionari e dei conduttori,
          nonche'   in   favore   di   tutti  i  soggetti  che,  gia'
          concessionari,   siano   comunque   ancora   nel  godimento
          dell'immobile   oggetto   di   alienazione  e  che  abbiano
          soddisfatto  tutti i crediti richiesti dall'amministrazione
          competente,  limitatamente alle nuove iniziative di vendita
          avviate  a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la
          vendita  frazionata.  In  detti  programmi vengono altresi'
          stabiliti   le   modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          prelazione  previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
          conduttori  e  gli obblighi a carico degli stessi secondo i
          medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera
          d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu'
          consulenti immobiliari', incaricati anche della valutazione
          dei   beni,   scelti,   anche   in  deroga  alle  norme  di
          contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra
          primarie   societa'   nazionali  ed  estere.  I  consulenti
          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna
          attivita'  professionale  o  di  consulenza in conflitto di
          interessi  con  i  compiti propri dell'incarico ricevuto. I
          beni  e  i  diritti  immobiliari  dello  Stato,  anche  non
          compresi  nei programmi, sono alienati in deroga alle norme
          di  contabilita'  di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato
          dalla  consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
          diritto  sul  bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a
          quella   fiscale   producendo   apposita  dichiarazione  di
          titolarita'  del  diritto  e  di  regolarita' urbanistica e
          fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
          I  beni  e  i  diritti  immobiliari  compresi nei programmi
          possono  essere  alienati  a uno o piu' intermediari scelti
          con  procedure competitive e secondo i termini che seguono.
          Gli  intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          l'importo  pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili
          entro  il  termine  concordato, corrispondendo al Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          la  differenza  tra  il  prezzo di rivendita e il prezzo di
          acquisto,   al   netto   di   una  commissione  percentuale
          progressiva  calcolata  su tale differenza. Nel caso in cui
          l'intermediario  non  proceda alla rivendita degli immobili
          nel  termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          la  differenza  tra  il  valore  di mercato degli immobili,
          indicato  dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
          acquisto,  al netto della commissione percentuale di cui al
          periodo  precedente  calcolata  su  tale  differenza.  Tale
          previsione  si applica solo nel caso in cui l'intermediario
          abbia  esperito  inutilmente tutte le procedure finalizzate
          alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso
          contrario   la   differenza  dovuta  dall'intermediario  e'
          calcolata   includendo  la  commissione.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  puo'  essere  previsto  che l'alienazione degli
          immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
          successiva.  All'alienazione  singola  dei  beni  e diritti
          immobiliari,  anche  non compresi nei programmi, a soggetti
          diversi  dagli  intermediari,  provvede  il Ministero delle
          finanze.".
              Al comma 5:
              - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  560  (Norme  in materia di alienazione degli alloggi di
          edilizia  residenziale  pubblica),  come  modificato  nella
          presente legge, e' il seguente:
              "11.  La  determinazione  del  prezzo  puo'  essere, in
          alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  10, stabilita
          dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
          In  tal  caso  la  determinazione  del  prezzo  si  intende
          definitiva  anche  se  la  valutazione dell'ufficio tecnico
          erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
          previsti  dal  comma  10, salva la facolta' di revoca della
          domanda  di  acquisto,  da  esercitarsi entro trenta giorni
          dalla  comunicazione  della  determinazione  del prezzo. Se
          viene  richiesta,  da  parte  dell'acquirente, la rettifica
          della  rendita  catastale  in  diminuzione,  a  causa della
          comprovata  difformita'  di  tale  rendita  tra  l'immobile
          richiesto   in   cessione   ed   altro   di   superficie  e
          caratteristiche analoghe, ubicata nello stesso stabile o in
          altro  ad  esso  adiacente, l'ufficio del territorio dovra'
          provvedere  all'eventuale  rettifica  entro  novanta giorni
          dalla data di ricezione della richiesta.".
              Al comma 6:
              -  Il  testo  degli  articoli  17,  18 e 41 della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in materia di controllo
          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e
          sanatoria delle opere abusive) e' il seguente:
              "Art.  17  (Nullita'  degli  atti giuridici relativi ad
          edifici).  -  Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia
          in  forma  privata,  aventi  per  oggetto  trasferimento  o
          costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti
          reali,   relativi   ad   edifici,  o  loro  parti,  la  cui
          costruzione  e'  iniziata  dopo  l'entrata  in vigore della
          presente  legge,  sono nulli e non possono essere stipulati
          ove    da    essi    non   risultino,   per   dichiarazione
          dell'alienante,  gli estremi della concessione ad edificare
          o  della  concessione  in  sanatoria  rilasciata  ai  sensi
          dell'art.  13. Tali disposizioni non si applicano agli atti
          costitutivi,  modificativi  o estintivi di diritti reali di
          garanzia o di servitu'.
              Nel  caso  in  cui sia prevista ai sensi del precedente
          art.  11 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,
          ma  non  il  rilascio  della concessione in sanatoria, agli
          atti  di  cui  al primo comma deve essere allegata la prova
          dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
              La  sentenza  che accerta la nullita' degli atti di cui
          al  primo  comma  non pregiudica i diritti di garanzia o di
          servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
          accertare la nullita' degli atti.
              Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
          dipesa  dalla  insussistenza  della concessione al tempo in
          cui  gli  atti  medesimi sono stati stipulati, essi possono
          essere  confermati  anche  da una sola delle parti mediante
          atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,
          che contenga la menzione omessa.
              Le   nullita'  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano   agli  atti  derivanti  da  procedure  esecutive
          immobiliari,  individuali  o concorsuali. L'aggiudicatario,
          qualora   l'immobile  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 13 della presente legge, dovra' presentare domanda
          di  concessione  in sanatoria entro centoventi giorni dalla
          notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.
              Art.  18 (Lottizzazione). - Si ha lottizzazione abusiva
          di  terreni  a  scopo  edificatorio quando vengono iniziate
          opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia
          dei  terreni  stessi in violazione delle prescrizioni degli
          strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o  comunque
          stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza la
          prescritta     autorizzazione;    nonche'    quando    tale
          trasformazione     venga    predisposta    attraverso    il
          frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
          in   lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali  la
          dimensione  in relazione alla natura del terreno e alla sua
          destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
          l'ubicazione   o   la  eventuale  previsione  di  opere  di
          urbanizzazione  ed  in  rapporto  ad elementi riferiti agli
          acquirenti,  denuncino in modo non equivoco la destinazione
          a scopo edificatorio.
              Gli  atti  tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
          privata,  aventi  ad oggetto trasferimento o costituzione o
          scioglimento  della  comunione  di diritti reali relativi a
          terreni  sono  nulli  e  non  possono  essere stipulati ne'
          trascritti  nei pubblici registri immobiliari ove agli atti
          stessi  non  sia  allegato  il  certificato di destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti  l'area  interessata. Le disposizioni di cui al
          presente   comma   non   si   applicano  quando  i  terreni
          costituiscano  pertinenze  di  edifici  censiti  nel  nuovo
          catasto  edilizio urbano, purche' la superficie complessiva
          dell'area  di  pertinenza  medesima  sia  inferiore a 5.000
          metri quadrati.
              Il  certificato di destinazione urbanistica deve essere
          rilasciato  dal  sindaco  entro  il  termine  perentorio di
          trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
          Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
          se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
          condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
          strumenti urbanistici.
              In  caso  di  mancato rilascio del suddetto certificato
          nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una
          dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
          attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
          la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
          strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero
          l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
          dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di
          strumenti attuativi.
              I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono
          essere  approvati  dall'ufficio  tecnico erariale se non e'
          allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
          degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato
          depositato presso il comune.
              I  pubblici  ufficiali  che ricevono o autenticano atti
          aventi   per   oggetto   il   trasferimento,   anche  senza
          frazionamento  catastale,  di  appezzamenti  di  terreno di
          superficie  inferiore  a  diecimila  metri  quadrati devono
          trasmettere,    entro   trenta   giorni   dalla   data   di
          registrazione,   copia   dell'atto   da   loro  ricevuto  o
          autenticato dal sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
              Nel  caso  in cui il sindaco accerti l'effettuazione di
          lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la
          prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
          proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
          primo  comma  dell'art.  6,  ne  dispone la sospensione. Il
          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
          in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
          stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
          fine nei registri immobiliari.
              Trascorsi  novanta giorni, ove non intervenga la revoca
          del  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente, le aree
          lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio
          disponibile  del comune il cui sindaco deve provvedere alla
          demolizione  delle opere. In caso di inerzia del sindaco si
          applicano  le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi
          di cui all'art. 7.
              Gli  atti  aventi  per  oggetto lotti di terreno, per i
          quali  sia  stato  emesso  il  provvedimento  previsto  dal
          settimo  comma,  sono nulli e non possono essere stipulati,
          ne'  in  forma  pubblica  ne'  in  forma  privata,  dopo la
          trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua
          eventuale  cancellazione  o  della sopravvenuta inefficacia
          del provvedimento del sindaco.
              Il  quarto  comma  dell'art.  31  della legge 17 agosto
          1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto
          1967, n. 765, e' abrogato.
              Le  disposizioni  di  cui  sopra si applicano agli atti
          stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti
          uffici  del catasto dopo l'entrata in vigore della presente
          legge,   e   non   si  applicano  comunque  alle  divisioni
          ereditarie,  alle  donazioni  fra  coniugi e fra parenti in
          linea   retta   ed   ai   testamenti,   nonche'  agli  atti
          costitutivi,  modificativi od estintivi di diritti reali di
          garanzia e di servitu'.
              Art.  41  (Esecuzione  delle  sanzioni  ai  fini  della
          commerciabilita'    dei    beni).    -    Ai   fini   della
          commerciabilita' dei beni possono essere stipulati gli atti
          aventi  per  oggetto  diritti reali relativi ad immobili la
          cui  costruzione  sia  stata  iniziata  successivamente  al
          1 settembre   1967,   per   i   quali  sia  esibita  idonea
          certificazione  rilasciata  dall'autorita'  competente  che
          attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni
          dei  provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art.
          41   della   legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  modificato
          dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso
          di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base
          a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15
          della  legge  28 gennaio  1977,  n.  10.  Degli estremi dei
          documenti esibiti dovra' farsi menzione in atto; si applica
          in  ogni  caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e
          del primo comma dell'art. 21 della presente legge.
              Il  pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  produce gli
          effetti di cui al penultimo comma dell'art. 35.
              La  certificazione  di cui al primo comma e' rilasciata
          dalla   competente  autorita'  entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione  della  domanda,  trascorso  inutilmente tale
          termine,  essa  puo' essere sostituita da una dichiarazione
          dell'alienante  attestante l'avvenuto integrale adempimento
          delle  prescrizioni  dei  provvedimenti  di  cui,  al primo
          comma,  accompagnata  dalla copia conforme della domanda di
          rilascio della certificazione.
              Le  disposizioni di cui sopra non si applicano comunque
          agli  atti  costitutivi,  modificativi od estintivi diritti
          reali di garanzia o di servitu'".
              -  Il  testo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985,
          n. 47, e' riportato nelle note all'art. 46.
              -   La  legge  4 gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sullla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firma)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
              Al comma 7:
              -  Il  comma  112  dell'art. 3 della legge n. 662/1996,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "112.  Per  le  esigenze  organizzative  e  finanziarie
          connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
          proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
          tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da
          inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
          secondo le seguenti procedure:
                a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
          dei  beni  potranno essere effettuate, anche in deroga alla
          legge   24 dicembre   1908,  n.  783  (390),  e  successive
          modificazioni,  ed al regolamento emanato con regio decreto
          17 giugno  1909,  n.  454  (391),  nonche' alle norme sulla
          contabilita'   generale   dello  Stato,  fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  contabile,
          mediante  conferimento  di  apposito  incarico a societa' a
          prevalente    capitale    pubblico,    avente   particolare
          qualificazione  professionale ed esperienza commerciale nel
          settore immobiliare;
                b) relativamente  alle  attivita'  di utilizzazione e
          valorizzazione,  nonche'  permuta  dei beni che interessino
          enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed
          attuazione  di  opere  ed  interventi,  si potra' procedere
          mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
          quanto  disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
          142 (392);
                c) alla   determinazione   del  valore  dei  beni  da
          alienare   nonche'  da  ricevere  in  permuta  provvede  la
          societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle
          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
          degli  strumenti  urbanistici  rese  necessarie dalla nuova
          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
          della   difesa   a   seguito  di  parere  espresso  da  una
          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della
          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
          un  esperto  in possesso di comprovata professionalita' nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
          dello Stato;
                d)  i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
          approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'
          essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
          riferimento  ai  termini ed alle modalita' di pagamento del
          prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
          alle   esigenze   della   Difesa   anche   se  sopraggiunte
          successivamente all'adozione del programma;
                e) ai  fini  delle  permute e delle alienazioni degli
          immobili  da  dismettere,  secondo  appositi  programmi, il
          Ministero  della  difesa comunica l'elenco di tali immobili
          al  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali che si
          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
          della  comunicazione  in  ordine alla eventuale sussistenza
          dell'interesse   storico-artistico  individuando,  in  caso
          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e
          seguenti  della  legge  1 giugno  1939,  n.  1089 (393). Le
          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
          sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
          giorni dalla ricezione della richiesta".
              - L'art.  44  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448
          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo), nel testo modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              "Art.  44  (Dismissione di immobili del Ministero della
          difesa).  1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle
          esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo
          modello  organizzativo  delle Forze armate, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i Ministri del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro per i beni e le
          attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a
          tutela,  e  con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai
          beni  compresi  in  aree  protette  o di particolare pregio
          naturalistico,  sono  individuati, per la loro dismissione,
          attraverso   alienazioni   o  permute,  ovvero  per  essere
          attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,
          i  beni  immobili  in  relazione  ai quali sia accertato il
          venir   meno   dell'interesse  all'utilizzo  per  finalita'
          militari,    ovvero   non   risulti   piu'   economicamente
          conveniente  la  gestione  diretta. Resta confermato quanto
          disposto   dall'articolo   3,   comma   114,   della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              1-bis.   Le   alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e
          gestioni  dei  beni  immobili  valutati  non piu' utili dal
          Ministero  della  difesa,  anche  se  non  individuati  dal
          decreto  di  cui al comma 1, possono essere disposte, ferme
          restando  le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
          tramite  conferenze  di  servizi,  tra i rappresentanti del
          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni
          pubbliche    interessate    ed   i   rappresentanti   della
          amministrazioni   territoriali   interessate.  In  sede  di
          conferenze   di   servizi,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo   3,  comma  112,  lettera  c),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore
          dei  beni  da  dismettere  tenendo  conto  delle  finalita'
          pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei
          beni stessi.
              2.   Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e
          gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
          disposizioni  contenute  nelle lettere da a) a e) del comma
          112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3.   I  comuni,  le  province  e  le  regioni  nel  cui
          territorio  e'  situato l'immobile oggetto di dismissione o
          concessione  hanno  diritto  di  prelazione. A tale fine il
          Ministero  della  difesa  e' tenuto a notificare ai comuni,
          alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
          e  approvato  ai  sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera
          c),  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662. Il diritto di
          prelazione  deve  essere  esercitato  entro  il  termine di
          quarantacinque  giorni  dalla  notificazione.  In  mancanza
          della   notificazione  comuni,  province  e  regioni  hanno
          diritto  di  riscattare  la quota dall'acquirente e da ogni
          successivo  avente  causa. La priorita' per l'esercizio del
          diritto  di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
          province  e quindi alle regioni. I comuni, le province e le
          regioni  mantengono  per almeno trenta anni la destinazione
          pubblica   degli   immobili   oggetto   di   dismissione  o
          concessione.
              4.  Le  risorse  derivanti dalle alienazioni e gestioni
          degli  immobili effettuate ai sensi del presente articolo e
          dell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  nel  complessivo  limite di lire
          1.400  miliardi,  allo  stato  di  previsione del Ministero
          della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo
          comma,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (su proposta del
          Ministero   della   difesa,   per  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  ammodernamento  e  potenziamento  operativo,
          strutturale  e  infrastrutturale  delle  Forze  armate.  Le
          disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f),
          della  citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma
          14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
              5.  Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge
          18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente:
              "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra
          l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
          presente  articolo,  non siano state ancora definitivamente
          concluse  alla  data  del  31 dicembre 1998: a) le aree del
          demanio  dello  Stato  oggetto  di  permuta di cui gli enti
          abbiano  avuto la disponibilita' continuata, per effetto di
          accordi  stipulati  ai  sensi  del  presente articolo e che
          siano    state   destinate   in   modo   irreversibile   al
          soddisfacimento  degli  interessi delle comunita' residenti
          nel   relativo  ambito  territoriale,  sono  trasferite  al
          patrimonio  indisponibile  dell'ente locale; b) gli alloggi
          di  servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro
          componenti  essenziali,  destinati al soddisfacimento delle
          esigenze  abitative  del  personale  militare, realizzati a
          carico  delle  risorse  finanziarie  dell'ente  locale sono
          considerati   infrastrutture  militari  e  sottoposti  alle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti della
          presente   legge.  Sono  fatti  salvi  eventuali  conguagli
          economici  derivanti  da  stime  effettuate  dai competenti
          uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadeimpienze
          contrattuali .
              6.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 112,
          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662 (209), continuano a
          trovare   applicazione   in  riferimento  alle  dismissioni
          relative  ai beni individuati con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
              7.  Il  Ministro  della  difesa comunica semestralmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  le dismissioni
          effettuate,   i   proventi   realizzati   e   le   relative
          destinazioni.   Le  medesime  comunicazioni  sono  rese  al
          Comitato  misto  pariterico  per le servitu' militari delle
          regioni  interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
          riguardano".
              Al comma 8:
              - Per  il  testo  dell'art. 44 della legge n. 448/1998,
          cosi' come modificato, si veda in nota al comma 7.
              Al comma 9:
              - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n.
          662/1996, si veda in nota al comma 7.
              - Per  il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n.
          448/1998, si veda in nota al comma 7.
              Al comma 10:
              - Per  il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n.
          448/1998, si veda in nota al comma 7.
              Al comma 11:
              - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n.
          662/1996,  cosi'  come  modificato dalla presente legge, si
          veda in nota al comma 7.
              Al comma 12:
              - Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto legislativo 16
          febbraio  1996,  n.  104 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  3,  comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          in  materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli
          enti  previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi
          in campo immobiliare) e' il seguente:
              "Art.  1  (Ambito di applicazione e finalita'). - 1. Il
          presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di
          cui  all'art.  3,  comma  27, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
          previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
          tabella  allegata  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70, ed
          altresi  di  quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994,   n.   479,   e   di   enti   previdenziali  pubblici
          successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
          dei  beni,  alle  forme  del trasferimento della proprieta'
          degli  stessi  e  alle  forme  di  realizzazione  di  nuovi
          investimenti  immobiliari  secondo principi di trasparenza,
          economicita' e congruita' di valutazione economica".
              Al comma 15:
              - Per  il testo del comma 99 dell'art. 3 della legge n.
          662/1996,  come modificato dalla presente legge, si veda in
          nota al comma 3.
              Al comma 16:
              - La  legge  18  agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di
          spesa  per  la  costruzione  di  alloggi di servizio per il
          personale militare e disciplina delle relative concessioni)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e' 1 settembre 1978,
          n. 245.
              - L'art. 14 della legge n. 497/1978 e' il seguente:
              "Art.  14.  -  Il  canone  trattenuto  sulle competenze
          mensili  del  concessionario  e'  versato  in tesoreria con
          imputazione al bilancio in entrata dello Stato.
              Il  20  per  cento dell'importo relativo e' riassegnato
          allo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per
          essere  impiegato  nella  manutenzione  straordinaria degli
          alloggi.
              L'80  per  cento dello stesso importo e' riassegnato al
          predetto  stato  di previsione per la realizzazione, a cura
          del Ministero della difesa, di altri alloggi".
              - Il  comma 4 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537  (Interventi  correttivi di finanza pubblica) e' il
          seguente:
              "4.  Ai  fini  della  legge  18 agosto  1978, n. 497, e
          successive  modificazioni,  della legge 1 dicembre 1986, n.
          831,   e  del  decreto-legge  21 settembre  1987,  n.  387,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
          1987,  n.  472, e successive modificazioni, il 10 per cento
          ed  il  40  per  cento delle entrate recate dal comma 3 del
          presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  che utilizza gli alloggi, per
          essere   impiegati,   rispettivamente,  nella  manutenzione
          straordinaria  degli  stessi  e nella realizzazione, a cura
          dei Dicasteri stessi, di altri alloggi".
              - Il comma 4 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          e' il seguente:
              "4.  Le  misure  del 20 per cento e dell'80 per cento e
          relative  destinazioni,  indicate  dall'art. 14 della legge
          18 agosto   1978,   n.  497,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.   8  della  legge  1 dicembre  1986,  n.  831,  e
          successive  modificazioni,  e  dall'articolo  9 del decreto
          legge   21 settembre   1987,   n.   387,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20 novembre  1987,  n. 472, e
          successive  modificazioni,  sono  rideterminate:  nel 5 per
          cento  per  il  ripristino di immobili non riassegnabili in
          quanto  in  attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la
          manutenzione   straordinaria;  nel  15  per  cento  per  la
          costituzione  di  un  fondo-casa  e nel 20 per cento per la
          realizzazione  ed  il  reperimento  da  parte del Ministero
          della  difesa,  e  delle  altre amministrazioni di cui alla
          citata  legge  n. 831 del 1986 e al citato decreto legge n.
          387  del  1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della
          difesa  e  delle finanze, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari,  emanano con propri decreti, i regolamenti di
          gestione  ed  utilizzo  del  fondo-casa,  sentito il parere
          delle  sezioni  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER) interessate".
              Al comma 17:
              - L'art.  16 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega
          al  Governo  per  il  riordino della carriera diplomatica e
          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale
          militare  del  Ministero della difesa, per il personale del
          Consiglio   superiore   della   magistratura),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita'
          del  personale  militare e delle Forze di polizia). - 1. Al
          fine  di  assicurare la mobilita' del personale militare in
          coerenza   con  le  esigeze  derivanti  dal  nuovo  modello
          organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          recanti  le  norme necessarie a consentire la realizzazione
          di    un   programma   pluriennale   di   ristrutturazione,
          costruzione,  ammodernamento  o  acquisto  di  alloggi, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuazione   degli   strumenti   finanziari  e
          gestionali,   quali   i   fondi   comuni   di  investimento
          immobiliare,  il  leasing  immobiliare  o  altre  tipologie
          contrattuali,  in  grado  di  mettere  a  disposizione  del
          personale  militare  abitazioni  alle  migliori  condizioni
          economiche;
                b)  selezione,  tramite  procedure di gara secondo il
          diritto   comunitario   e   le  disposizioni  nazionali  di
          attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per
          la  gestione  degli  strumenti,  di  cui  alla  lettera a),
          finalizzata   alla   costruzione  ed  alla  gestione  degli
          alloggi;
                c)   autofinanziamento   del   programma   attraverso
          l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli
          alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
                d) individuazione  dei  criteri  in  base  ai quali i
          soggetti   gestori   definiranno   i   contratti   con  gli
          utilizzatori  degli  alloggi  ed  i  relativi corrispettivi
          anche  tenendo  conto  di  quanto previsto alla lettera g),
          garantendo  agli  stessi  anche la possibilita' di ottenere
          titoli  rappresentativi  della  proprieta'  degli alloggi e
          prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello
          Stato,  con  privilegio  su ogni altro credito, nel caso in
          cui  il  soggetto  gestore  attribuisca  agli  alloggi  una
          destinazione   diversa  da  quella  convenuta  o  la  renda
          impossibile;
                e) definizione  di standard costruttivi e urbanistici
          uniformi,  sulla  base  di  un'intesa da raggiungere in via
          generale  con  gli  enti  locali  attraverso  la Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali;
                f)  semplificazione  e  snellimento delle normative e
          delle  procedure  relative  alla  realizzazione  di alloggi
          destinati al personale militare;
                g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di
          procedere  al  trasferimento  a titolo gratuito di terreni,
          gia'   appartenenti  al  demanio  militare,  in  favore  di
          soggetti  di  cui alla lettera b), fermi restando i vincoli
          urbanistici   previsti   in   sede  locale  a  salvaguardia
          dell'ambiente  e  i vincoli posti da altre leggi speciali a
          salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico,
          nonche'   dalle   leggi   regionali   e   statali,   previa
          individuazione  dei  criteri  di  valutazione, da parte dei
          competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle
          aree  con  riferimento  ai  valori  di  mercato, al fine di
          consentire  il  contenimento  dei corrispettivi dovuti. per
          l'utilizzazione  degli  alloggi.  Analoga  facolta'  potra'
          essere  esercitata,  con  le  medesime modalita' o criteri,
          dagli  enti  locali  interessati  in  relazione  a  terreni
          rientranti nella propria disponibilita';
                h)   utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione  della
          difesa   della   quota   parte   delle   risorse   ad  essa
          complessivamente  derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4,
          della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del
          pagamento    dei    corrispettivi   relativi   ad   alloggi
          transitoriamente  non  occupati  e  delle relative spese di
          gestione;
                i) definizione  della  responsabilita'  del  soggetto
          gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
                l)  coordinamento della disciplina recata dalla legge
          18 agosto  1978,  n.  497,  con  le disposizioni recate dai
          decreti legislativi di cui al presente comma;
                m) estensione    delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi  di cui al presente comma anche al programma di
          ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di
          immobili  destinati  ad  alloggi  di servizio del personale
          militare della Guardia di finanza;
                n) esplicita   indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 possono
          disciplinare  le modalita' ed i criteri di estensione delle
          medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.
              3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1
          sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni  parlamentari, che si
          pronunciano   entro   quaranta   giorni  dall'assegnazione,
          trascorsi  i quali i decreti legislativi sono emanati anche
          in assenza di parere.
              4.  Disposizioni  correttive  e integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, con
          il  rispetto  dei  medesimi principi e criteri direttivi di
          cui  al  comma  1  e con le stesse procedure, entro un anno
          dalla data della loro entrata in vigore.
              5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla
          dismissione  dei  beni  immobili dell'AmministrazIone della
          difesa  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  112,  della  legge
          23 dicembre  1996, n. 662, e successive modificazioni, puo'
          essere  previsto  il  riconoscimento  in  favore degli enti
          locali  di  una  quota  non  superiore  al 20 per cento del
          maggior valore degli immobili determinato per effetto delle
          valorizzazioni   assentite,  utilizzabile  a  scomputo  del
          prezzo  di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi
          stessi,    ovvero   per   finalita'   di   manutenzione   e
          riqualificazione urbana.
              6.     Alla     dismissione     dei    beni    immobili
          dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3,
          comma   112,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e
          successive  modificazioni,  si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              7.  All'art.  6  della legge 18 agosto 1978, n. 497, il
          numero 5) e' sostituito dal seguente:
                "5)  alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle
          infrastrutture  militari  per  ufficiali,  sottufficiali, e
          volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)
          .
              8.   Il   primo  comma  dell'articolo  12  della  legge
          18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente:
              "Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in
          servizio  permanente  possono  usufruire  dei  locali  che,
          nell'ambito  delle  infrastrutture militari, sono destinati
          ad alloggiamenti collettivi di servizio .
              9.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          MInistro   della   difesa  emana  con  proprio  decreto  un
          regolamento  contenente  norme  per la classificazione e la
          ripartizione  degli  alloggi tra ufficiali. sottufficiali e
          volontari   in   servizio   permanente;   le  modalita'  di
          assegnazione  degli  alloggi  stessi;  le  modalita' per il
          calcolo  del  canone  e  degli  altri  oneri;  i  tempi  di
          adeguamento  dei  canoni  per  gli alloggi preesistenti; le
          modalita'   per   la   formazione   delle  graduatorie  con
          particolare riferimento al punteggio che e' determinato, in
          base  alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare,
          nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle  condizioni di
          disagio  di  arrivo  in  una  nuova  sede; la composizione,
          d'intesa  con  gli organi della rappresentanza militare, di
          commissioni   per   l'assegnazione  degli  alloggi  stessi.
          L'organo  nazionale  della rappresentanza militare chiamato
          preventivamente ad espriemere il parere sul regolamento.
              10.  Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52,
          sono  comunque  alienati,  agli assegnatari che ne facciano
          richiesta,  indipendentemente dai limiti stabiliti al comma
          4  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In
          tale  caso  si applicano le modalita' di cessione stabilite
          dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
              10-bis.  Con  le stesse modalita' stabilite al comma 10
          possono  essere  alienati gli immobili del patrimonio e del
          demanio   dello  Stato  concessi  in  qualita'  di  alloggi
          individuali  ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati
          al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".
              Al comma 18:
              - Il  comma  109  dell'art.  3 della legge n. 662/1996,
          come modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "109.  Le  amministrazioni pubbliche che non rispondono
          alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 560, la Concessionaria
          servizi  assicurativi  pubblici Spa (CONSAP), e le societa'
          derivanti  da  processi  di  privatizzazione  nelle  quali,
          direttamente  o  indirettamente, la partecipazione pubblica
          e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
          in  azioni  ordinarie,  procedono alla dismissione del loro
          patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':
                a)  e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in
          blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
          gli  inquilini,  il  diritto  di prelazione ai titolari dei
          contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
          e  non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
          dell'immobile,  e  ai  loro familiari conviventi sempre che
          siano   in   regola   con  i  pagamenti  al  momento  della
          presentazione della domanda di acquisto;
                b)   e'   garantito   il  rinnovo  del  contratto  di
          locazione,   secondo   le  norme  vigenti,  agli  inquilini
          titolari  di  reddito  familiare  complessivo  inferiore ai
          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli
          alloggi  di  edilizia  popolare. Per famiglie di conduttori
          composte   da   ultrasessantacinquenni   o  con  componenti
          portatori  di  handicap,  tale limite e aumentato del venti
          per cento;
                c) lettera (abrogata);
                d)  per la determinazione del prezzo di vendita degli
          alloggi  e'  preso a riferimento il prezzo di mercato degli
          alloggi  liberi  diminuito del trenta per cento fatta salva
          la  possibilita',  in  caso  di  difforme  valutazione,  di
          ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
                e)  i  soggetti  alienanti  di cui al presente comma,
          sentite  le  organizzazioni sindacali rappresentative degli
          inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
          domande  di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
          accesso ad eventuali mutui agevolati;
                f)  il  10  per  cento del ricavato della dismissione
          degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
          versato  su  un apposito capitolo dello stato di previsione
          dell'entrata;  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio;
                f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
          con  circolare  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
          sorgono  in  zone  nelle  quali il valore unitario medio di
          mercato  degli  immobili  e  superiore  del  70  per  cento
          rispetto  al  valore  di mercato medio rilevato nell'intero
          territorio  comunale.  Tali alloggi sono offerti in vendita
          ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di
          contratti  scaduti  non ancora rinnovati purche' si trovino
          nella   detenzione   dell'immobile,  e  ai  loro  familiari
          conviventi,  in  regola  con  i  pagamenti al momento della
          presentazione  della  domanda  di acquisto, ad un prezzo di
          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
          le  modalita'  di cui alle lettere a), b) e c) del presente
          comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede mediante
          lettera  raccomandata,  con  avviso di ricevimento, recante
          indicazione  del  prezzo  di vendita dell'alloggio, inviata
          dall'ente  proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
          Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di
          acquisto  per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta
          pubblica al migliore offerente".
              - Il  comma 9 dell'art. 4 della legge n. 488/1999 e' il
          seguente:
              "9.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8
          si  applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del
          demanio  di  cui  all'art.  65  del  decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300".
              Al comma 21:
              - Il  testo  dei  commi 99 e seguenti dell'art. 3 della
          legge  n.  662/1996,  riguardanti  programmi di dismissione
          degli immobili dello Stato, e' il seguente:
                Per il comma 99 si veda in nota al comma 3;
                Per il comma 99-bis si veda in nota al comma 2.
              - Si riporta il testo dei commi da 100 a 108:
              "100.  Lo  Stato  venditore e' esonerato dalla consegna
          dei  documenti  relativi  alla  proprieta' o al diritto sul
          bene  nonche'  alla  regolarita'  urbanistica  e  a  quella
          fiscale  producendo  apposita  dichiarazione di titolarita'
          del  diritto  e  di  regolarita' urbanistica e fiscale. Gli
          onorari   notarili   sono  ridotti  al  20  per  cento.  Le
          valutazioni  di  interesse  storico e artistico sui beni da
          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini
          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di
          entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il
          regolamento  di cui all'art. 32 della predetta legge n. 448
          del  1998,  ancora  non sia stato emanato, il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          comunica  l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali che si
          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
          della  comunicazione  in  ordine  all'eventuale sussistenza
          dell'interesse  storico  artistico  individuando,  in  caso
          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e
          seguenti   della   legge   1   giugno  1939,  n.  1089.  Le
          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
          n.  1089  del  1939,  sono  rilasciate entro novanta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza
          che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via
          sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
              101.  I  limiti  di  valore  previsti  per l'obbligo di
          richiesta   del   parere   del   Consiglio  di  Stato  sono
          decuplicati  relativamente alle alienazioni di cui al comma
          99.
              102.  I  contratti sono stipulati, rispettivamente, dal
          direttore  generale  del  dipartimento  del  territorio del
          Ministero  delle  finanze  per  importi  superiori  a 2.000
          milioni  di  lire,  dal  direttore centrale del demanio per
          importi  nel  limite  compreso  tra  600 e 2.000 milioni di
          lire,  dai  direttori  delle  direzioni compartimentali del
          territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
              103. (abrogato).
              104. (abrogato).
              105.  In  deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i
          funzionari  che  agiscono  quali  ufficiali roganti possono
          chiedere  la  registrazione  degli  atti  da essi compiuti,
          ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto
          pagamento  della  relativa  imposta  da  parte del soggetto
          contraente.
              106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549,  concernente le cessioni dei beni
          immobili patrimoniali della amministrazione dei monopoli di
          Stato.    Ai    beni   immobili   patrimoniali   di   detta
          amministrazione,  non  occorrenti  per lo svolgimento della
          attivita'   produttiva   e  commerciale,  si  applicano  le
          disposizioni  generali  per  la  gestione e la cessione del
          patrimonio immobiliare dello Stato.
              107.  Al  comma  2  dell'art.  6 della legge 25 gennaio
          1994,  n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge
          26  settembre  1995, n. 406, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei
          geometri"   sono   inserite   le   seguenti:   "dei  periti
          industriali edili .
              108.  Il  Ministro delle finanze procede alla cessione,
          su  istanza  del  comune di San Remo, delle aree dell'alveo
          del  torrente  Armea occupate per la costruzione dell'opera
          pubblica   denominata  "centro  di  commercializzazione  di
          prodotti  fioricoli,  mercato  dei  fiori",  a  seguito dei
          lavori  di  arginatura,  rettifica e copertura del suddetto
          alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9
          luglio  1981,  n. 3812, della giunta regionale. La cessione
          e'  subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a
          sedime  dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture
          e   pertinenze.   L'ufficio  tecnico  erariale  di  Imperia
          procedera'   d'intesa  con  il  comune  di  San  Remo  alla
          identificazione  e  ricognizione  delle  aree  suddette. Il
          prezzo  della  cessione di cui al presente comma non potra'
          essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree
          determinato  dall'ufficio  tecnico  erariale  di  Imperia e
          l'indennita'   per  la  pregressa  occupazione  delle  aree
          demaniali  non  potra' essere superiore al 20 per cento del
          canone  determinato  dallo  stesso  ufficio  sulla base dei
          valori in comune commercio.
              Per il comma 109 si veda in nota al comma 18.
              110.  Per  le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle
          cessioni  legali,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto-legge
          23 maggio  1994,  n.  301,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a
          partire  dal  10 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento
          da  riconoscere  alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
          obbligazioni   derivanti  dalle  cessate  cessioni  legali,
          tenuto   conto  del  rendimento  medio  degli  investimenti
          finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni
          disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale
          incompatibile  con  quanto statuito nel presente comma deve
          intendersi espressamente abrogata.
              111.  L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
          86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
              "Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporta  di beni
          immobili).  -  1.  In  alternativa alle modalita' operative
          indicate  negli  articoli  12,  13 e 14, le quote del fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti
          reali  su  immobili,  qualora  l'apporta sia costituito per
          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
          natura  si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
          d),  e),  l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,
          commi  7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,
          le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione    non   deve   essere   controllata,   ai   sensi
          dell'articolo    2359    del    codice    civile,   neanche
          indirettamente,   da  alcuno  dei  soggetti  che  procedono
          all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
          nell'individuazione  del soggetto contrallante non si tiene
          conto  delle  partecipazioni  detenute  dal  Ministero  del
          tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
          fondo  di  cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal
          Ministro  del  tesoro  nel  limite massimo dell'1 per cento
          dell'ammontare del fondo.
              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non
          sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con
          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che
          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e
          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore
          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali
          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti
          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento
          dell'apporto complessivo in denaro.
              4. Gli immobili appartati al fondo ai sensi del comma l
          sono   sottoposti   alle   procedure   di   stima  previste
          dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
          deve  essere  redatta  e depositata al momento dell'apporto
          con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie
          richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
              5. Agli immobili appartati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
              6.   Con   modalita'   analoghe   a   quelle   previste
          dall'articolo  12, comma 3, la societa' di gestione procede
          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate
          dall'istituzione  del  fondo  ai  sensi  del comma 1. A tal
          fine,  le  quote  sono  tenute  in deposito pressa la banca
          depositaria.  L'offerta  al  pubblico deve essere corredata
          dalla  relazione  dei  periti  di  cui  al  comma  4 e, ove
          esistente,    dal    certificato    attestante   l'avvenuta
          approvazione  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e dei
          diritti  da  parte  della  conferenza  di servizi di cui al
          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro
          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
          collacamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate.
              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
          sensi  del  comma  6 sono tenuti a fornire alle societa' di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli
          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB
          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla
          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
          commissariato  nominato  dal Ministro del tesoro e operante
          secondo  le  direttive  impartite  da Ministro medesimo, il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma l,
          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
          redditi   il   medesimo   valore  fiscalmente  riconosciuto
          anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di
          organi  dello  Stato  per  importi  superiori  ovvero anche
          inferiori  a  quelli  attribuiti agli immobili o ai diritti
          reali  immobiliari al momento del conferimento ai sensi del
          comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
          del  valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti
          medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.
              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma l e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,
          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in
          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di
          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
          e' stato effettuato.
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati  a  norma  del  comma  1  di  importo complessivo
          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
          di  cui  al  comma 4 sono sottoposti all'approvazione della
          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art. 14 della legge 7
          agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  12,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le
          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.
          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle
          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla
          convocazione  ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in
          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della
          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni
          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'
          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre
          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione
          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti
          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove
          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri per poter consentire
          di  assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto
          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,
          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutta ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti.
              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro
          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
          sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          emessi  ai  sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote
          nonche'  dai  proventi  distribuiti  dai fondi istituiti ai
          sensi  del  comma l affluiscono al fondo per l'ammortamento
          dei  titoli  di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.
          432.
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere
          prestiti  abbligazionari  canvertibili  in  quote dei fondi
          istituiti  ai sensi del comma 1, secondo le modalita di cui
          all'art.  35  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724. In
          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le
          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali
          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di
          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
          35 della predetta legge n. 724 del 1994.
              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          emessi  ai  sensi  del comma 150 dalla cessione delle quote
          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate
          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme
          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo.
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da
          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  dei  lavori  su beni
          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali
          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i
          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione .
              -  per  il testo del comma 112 si veda in nota al comma
          7;
              113.  In  caso  di  alienazione  dei beni conferiti, ai
          sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi
          dell'articolo  14-bis  della  legge 25 gennaio 1994, n. 86,
          come  sostituito  dal  comma  111,  di alienazione dei beni
          immobili  e dei diritti reali su immobili appartenenti allo
          Stato  non  conferiti  nei  medesimi  fondi, secondo quanto
          previsto   dal  comma  99,  e  di  alienazione  per  quelli
          individuati  dal  comma  112,  gli enti locali territoriali
          possono esercitare il diritto di prelazione.
              114.  I  beni immobili e i diritti reali sugli immobili
          appartenenti   allo  Stato,  situati  nei  territori  delle
          regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei
          predetti  enti  territoriali  nei  limiti  e secondo quanto
          previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti beni non possono
          essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati
          a permutati".
              Al comma 22:
              - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n.
          390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni
          immobili  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
          enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
          territoriali,  delle  unita'  sanitarie  locali,  di ordini
          religiosi   e   degli   enti   ecclesiastici),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "1.   L'amministrazione   finanziaria   puo'   dare  in
          concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
          Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
          enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;  c)  ad  altri  enti o istituti o a fondazioni o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un programma almeno triennale;
                c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
          perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie.
              Le  concessioni  e  le  locazioni  sono rispettivamente
          assentite  e stipulate per un canone ricognitorio annuo non
          inferiore  a lire centomila e non superiore al 10 per cento
          di   quello  determinato,  sentito  il  competente  ufficio
          tecnico   erariale,   sulla   base  dei  valori  in  comune
          commercio.  Gli immobili devono essere destinati a sede dei
          predetti  soggetti  o  essere utilizzati per lo svolgimento
          delle loro attivita' istituzionali o statutarie.