Art. 25.
  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  lire  1.720  milioni  per  l'anno  2000, in lire 15.760
milioni  per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in
lire  33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:
    quanto  a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni
per  l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
    quanto  a  lire  5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni
per   l'anno   2002  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
giustizia;
    quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni
per  l'anno  2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
  2. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.