Art. 22.
         Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
  1.  I  comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non
siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi,  assolvono  nell'ambito  territoriale  di rispettiva
competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
    a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della
legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle
emittenti   locali,   nonche'   delle  disposizioni  dettate  per  la
concessionaria  del  servizio pubblico dalla commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    b)  di  accertamento  delle  eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i
provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito
all'art. 23 del presente provvedimento.
                 Art. 23. Procedimenti sanzionatori
  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28,  nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
dettate   con   il   presente   atto,   sono   perseguite   d'ufficio
dall'Autorita',  al  fine  dell'adozione  dei  provvedimenti previsti
dall'art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
  2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere
inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati
dall'art. 10, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  3.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dalla legge.
  4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente   di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  5.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede
direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti   radiotelevisive   nazionali   e  editori  di  giornali  e
periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa.
  6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali
sono  istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le
comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non siano ancora costituiti, dai
comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, che formulano le
relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 8.
  7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la   denuncia  della  violazione  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione degli stessi agli uffici del competente comitato di
cui  al  comma  6,  dandone  immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  8.  Il  comitato  di  cui  al  comma  6, procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  mediante  immediato
ripristino  dell'equilibrio  nell'accesso  ai  mezzi di comunicazione
politica  secondo  le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10
della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso comitato trasmette
atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di
accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il
competente  gruppo  della  Guardia  di  finanza, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al
comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito
presso   gli   uffici   del   Dipartimento   garanzie  e  contenzioso
dell'Autorita' medesima.
  9.   In   ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma  6  segnala
tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
  10.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano,   a   richiesta,   con   i  comitati  regionali  per  le
comunicazioni,  ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10  dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
delle   legge   medesima   non  abrogate  dall'art.  13  della  legge
22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate
dalla   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di   attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento  non  sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore  dei quali sono state commesse le violazioni
qualora ne venga accertata la responsabilita'.