Art. 37 (L)
                          Esenzioni fiscali

  1.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
  2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.