Art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica) 1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facolta' di svolgere attivita' di servizi per conto terzi, nonche' di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate. 2. La vendita avviene con le modalita' stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.