Art. 38 
 
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
                             scolastica) 
 
   1. Le  istituzioni  scolastiche,  nell'esercizio  dei  compiti  di
formazione ed educativi, hanno  facolta'  di  svolgere  attivita'  di
servizi  per  conto  terzi,  nonche'  di  alienare  i  beni  prodotti
nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate. 
   2. La vendita avviene con le modalita' stabilite dal Consiglio  di
istituto, che provvede a determinare le  condizioni  contrattuali  di
fornitura e le garanzie richieste ai terzi  per  l'adempimento  delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.