Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di
formazione ed educativi, hanno facolta' di svolgere attivita' di
servizi per conto terzi, nonche' di alienare i beni prodotti
nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate.
2. La vendita avviene con le modalita' stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.