Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo
studio, su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e degli
alunni maggiorenni, puo' concedere, in uso gratuito, beni mobili e
libri, nonche' programmi software, di cui sia licenziataria, con
autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non puo' determinare, per l'istituzione
scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del
bene ed e' subordinata alla assunzione di responsabilita' per la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero se minore o
interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4 La concessione e' sempre revocabile e non puo' mai estendersi
oltre i periodi di tempo predeterminati.