Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa)
1. La istituzione scolastica puo' stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualita' della
prestazione, nonche' il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attivita' e all'impegno professionale richiesto.