Art. 41 
                   (Contratti di sponsorizzazione) 
 
   1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  concludere  accordi  di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 
   2. E' accordata  la  preferenza  a  soggetti  che,  per  finalita'
statutarie, per le attivita'  svolte  ovvero  per  altre  circostanze
abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e  sensibilita'
nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. 
   3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione  con
soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto,  anche  di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.