Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita'
statutarie, per le attivita' svolte ovvero per altre circostanze
abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita'
nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.