Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione,
da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito,
raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere
garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni
accesso. All'uopo e' fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una
chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi
dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo
della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che
assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal
caso, la valutazione di convenienza e' operata tenendo conto di tale
possibilita'.