Art. 42 
            (Contratti di fornitura di siti informatici) 
 
   1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione,
da  parte  dell'istituzione   scolastica,   di   un   proprio   sito,
raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche,  deve  essere
garantita  la  identificazione  del  fruitore  responsabile  di  ogni
accesso. All'uopo e' fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una
chiave di  accesso  individuale  ai  responsabili  nei  singoli  casi
dell'accesso alla rete. 
   2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione  di  convenienza,  anche  del  costo
della fornitura del servizio di utenza telefonica. 
   3.  Possono  essere  stipulate  convenzioni  con   operatori   che
assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In  tal
caso, la valutazione di convenienza e' operata tenendo conto di  tale
possibilita'.