Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici).
1. E' in facolta' della istituzione scolastica ospitare sul
proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni
tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o
enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parita' di accesso e la liberta' di
espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attivita' e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del
sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al
dirigente la facolta' di disattivare il collegamento quando le
attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.