Art. 44 (Contratti di comodato) 1. L'istituzione scolastica puo' ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attivita' educativa e formativa. 2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.