Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica puo' ricevere in comodato da enti ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello
svolgimento della attivita' educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi
di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di
particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del
comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente
l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.