Art. 44 
                       (Contratti di comodato) 
 
   1. L'istituzione scolastica puo' ricevere in comodato da  enti  ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni  da  utilizzare  nello
svolgimento della attivita' educativa e formativa. 
   2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per  gli  scopi
di cui al comma  1,  e  necessiti  di  lavori  di  adeguamento  o  di
particolari condizioni  od  impieghi  di  personale,  la  durata  del
comodato deve  essere  tale  da  rendere  economicamente  conveniente
l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.