Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non
puo' eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di
locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti
ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui e' quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti
comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia
pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi,
anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita
convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.