Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici e delle loro pertinenze e' delegata alle istituzioni
scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi
lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione
scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente
rendicontazione. 2. L'istituzione scolastica puo' anticipare i fondi
necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone
immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del
rimborso.