Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza
da operarsi a cura del dirigente hanno facolta' di stipulare
contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalita'
istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilita'
di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente
dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad
esercitare il potere di riscatto del bene, puo' determinarsi ad
esercitarlo allorche', a seguito di richieste provenienti dal
personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la
possibilita' di trasferirlo ai predetti soggetti previa applicazione
delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a
quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto
articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.