Art. 47 
                (Contratti di locazione finanziaria) 
 
   1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione  di  convenienza
da  operarsi  a  cura  del  dirigente  hanno  facolta'  di  stipulare
contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di  finalita'
istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della  disponibilita'
di beni immobili. 
   2. E' sempre vietata la stipulazione  di  contratti  di  locazione
finanziaria  su   beni   precedentemente   alienati   al   concedente
dall'istituto scolastico o da terzi. 
   3.  Quando  l'istituzione  scolastica  non  abbia   interesse   ad
esercitare il potere di  riscatto  del  bene,  puo'  determinarsi  ad
esercitarlo  allorche',  a  seguito  di  richieste  provenienti   dal
personale  dell'istituzione  stessa  o  da  studenti,   vi   sia   la
possibilita' di trasferirlo ai predetti soggetti previa  applicazione
delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non  inferiore  a
quello di riscatto. In tal caso  le  procedure  di  cui  al  predetto
articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.