Art. 47 (Contratti di locazione finanziaria) 1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facolta' di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalita' istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilita' di beni immobili. 2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi. 3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, puo' determinarsi ad esercitarlo allorche', a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilita' di trasferirlo ai predetti soggetti previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.