Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo
Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con
la continuita' dell'erogazione del servizio educativo e formativo,
puo' stipulare contratti di gestione finanziaria finalista.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con
istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle
attivita' bancarie e finanziarie.
3. La attivita' contrattuale di cui al comma 1 deve essere
finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse
finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una
specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la
conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a
quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione
del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati
degli importi dovuti a titolo di commissione.