Art. 49 (Compravendita di beni immobili) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33,l'alienazione di beni immobili di proprieta' dell'istituto e' sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato. 2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto. 3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie, da legati, eredita' e donazioni.