Art. 49 
                  (Compravendita di beni immobili) 
 
   1. Salvo quanto previsto dall'articolo  33,l'alienazione  di  beni
immobili di  proprieta'  dell'istituto  e'  sempre  disposta  con  le
procedure di gara disciplinate dalle norme generali  di  contabilita'
dello Stato. 
   2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto. 
   3. Le istituzioni scolastiche  possono  acquistare  beni  immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie,  da  legati,
eredita' e donazioni.