Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33,l'alienazione di beni
immobili di proprieta' dell'istituto e' sempre disposta con le
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilita'
dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie, da legati,
eredita' e donazioni.