Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti
dall'ente locale competente puo' essere concessa a terzi, con
l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che
cio' sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai
compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia
del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' e
delle destinazioni del bene proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico puo' essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del
concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un
istituto assicurativo.