Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attivita' scolastiche vengano
prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a
trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli
opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei
al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato
solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento
pubblico.