Art. 52 
  (Vendita di materiali fuori uso e di beni non piu' utilizzabili) 
 
   1. I materiali di risulta, i beni fuori  uso,  quelli  obsoleti  e
quelli  non  piu'  utilizzati  sono  ceduti  dall'istituzione  previa
determinazione del loro valore, calcolato sulla base  del  valore  di
inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla  base  del  valore
dell'usato per  beni  simili,  individuato  da  apposita  commissione
interna. 
   2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della
scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle  offerte  pervenute
entro il termine assegnato. L'aggiudicazione  e'  fatta  al  migliore
offerente. 
   3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta  i  materiali  fuori
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e,
in mancanza, essere distrutti. 
   4.  I  soli  beni  non  piu'  utilizzati  possono  essere   ceduti
direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche  o
ad altri enti pubblici.