Art. 54
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno
di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di
lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e'
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e'
addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito
di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui
all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al
padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino
al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso
di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
Nota all'art. 54, comma 3, lettera d):
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro", e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
1991, n. 88. L'art. 4 reca:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce
discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione
attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro
privati e pubbliche amministrazioni la prestazione
richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o
dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per
la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del
codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art.
69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
anche tramite la consigliera o il consigliere di parita'
provinciale o regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di parita'
provinciali e regionali competenti per territorio, ferme
restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10,
hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competenti, su delega della
persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei
giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto -
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto
l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.
7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita'
regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il
consigliere o la consigliera nazionale, rilevino
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
difetti o indiretti di carattere collettivo, anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le
lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione
di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
di parita', qualora non ritengano di avvalersi della
procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in
caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
9. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di
definire un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di
parita' regionale competente per territorio o il
consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il
giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai
fini della definizione ed attuazione del piano.
10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con
decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina
all'autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 9. Contro il decreto e' ammessa
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti
opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9,
al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata
nel relativo giudizio di opposizione e' punita ai sensi
dell'art. 650 del codice penale e comporta altresi' la
revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di
una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da
versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato
immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente ai Ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune
determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del
beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un
periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la
direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la
discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni
previste. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi
dei commi 4 e 7.
13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua
delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o
dal consigliere provinciale o regionale di parita'.
14. Qualora venga presentato un ricorso in via di
urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma
13, non trova applicazione l'art. 410 del codice di
procedura civile.".
Nota all'art. 54, comma 4:
- Per il titolo della citata legge n. 223/1991, si veda
in nota all'art. 22, comma 4.
Nota all'art. 54, comma 8:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 16 e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Abrogato.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".