Art. 55. 
                             Dimissioni 
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; 
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) 
 
  1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante  il  periodo
per cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto  di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste  da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare. 
  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il periodo di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore
durante il primo anno di  vita  del  bambino  o  nel  primo  anno  di
accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere
convalidata  dal  servizio  ispettivo  del  Ministero   del   lavoro,
competente per territorio.  A  detta  convalida  e'  condizionata  la
risoluzione del rapporto di lavoro. 
  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.