Art. 56
          Diritto al rientro e alla conservazione del posto
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro
e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di
gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.