Art. 30. 
  1. L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 313. - (Provvedimento  del  tribunale)  -  Il  tribunale,  in
camera di consiglio, sentito il  pubblico  ministero  e  omessa  ogni
altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far
luogo o non far luogo alla adozione. 
  L'adottante,  il  pubblico  ministero,  l'adottando,  entro  trenta
giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione  avanti  la
Corte d'appello, che  decide  in  camera  di  consiglio,  sentito  il
pubblico ministero".