Articolo 66
                      Collegio di conciliazione
(Art.69-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, comma 7 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Ferma  restando  la  facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure  di  conciliazione  previste  dai  contratti collettivi, il
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 65 si
svolge,  con  le  procedure  di  cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio  di  conciliazione istituito presso la Direzione provinciale
del  lavoro  nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'ufficio  cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione
del   rapporto.   Le  medesime  procedure  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  se  il  tentativo  di  conciliazione  e' promosso dalla
pubblica  amministrazione.  Il  collegio di conciliazione e' composto
dal  direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
da   un   rappresentante   del  lavoratore  e  da  un  rappresentante
dell'amministrazione.
  2.  La  richiesta  del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito
il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere   consegnata   o   spedita  a  cura  dello  stesso  lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
  3. La richiesta deve precisare:
  a)  l'amministrazione  di  appartenenza  e  la  sede  alla quale il
   lavoratore e' addetto;
  b)  il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
   alla procedura;
  c)  l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  delle  ragioni  poste a
   fondamento della pretesa;
  d)   la   nomina   del   proprio  rappresentante  nel  collegio  di
   conciliazione   o   la   delega   per   la   nomina   medesima  ad
   un'organizzazione sindacale.
  4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del lavoratore,
deposita  presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina   il   proprio   rappresentante   in   seno   al  collegio  di
conciliazione.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  al  deposito, il
Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di
conciliazione.  Dinanzi  al  collegio di conciliazione, il lavoratore
puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce  o  conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
  5.  Se  la  conciliazione  riesce, anche limitatamente ad una parte
della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
  6.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra le parti, il collegio di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
  7.  Nel  successivo  giudizio  sono  acquisiti, anche di ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
  8.  La  conciliazione  della  lite  da  parte di chi rappresenta la
pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal
collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di
procedura    civile,   non   puo'   dar   luogo   a   responsabilita'
amministrativa.
 
             Note all'art. 66:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del
          codice civile:
                 "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e
          le   transazioni,   che   hanno  per  oggetto  diritti  del
          prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
          della   legge   e   dei   contratti  o  accordi  collettivi
          concernenti  i  rapporti di cui all'articolo 409 del codice
          di procedura civile, non sono valide.
                 L'impugnazione  deve  essere  proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
                 Le  rinunzie  e  le  transazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti  possono  essere  impugnate  con  qualsiasi atto
          scritto,  anche  stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a
          renderne nota la volonta'.
                 Le   disposizioni   del  presente  articolo  non  si
          applicano  alla  conciliazione  intervenuta  ai sensi degli
          articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 420 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  420  (Udienza  di discussione della causa). -
          Nell'udienza  fissata  per  la  discussione  della causa il
          giudice  interroga liberamente le parti presenti e tenta la
          conciliazione della lite. La mancata comparizione personale
          delle   parti,   senza   giustificato  motivo,  costituisce
          comportamento   valutabile   dal   giudice  ai  fini  della
          decisione.  Le  parti  possono,  se ricorrono gravi motivi,
          modificare   le   domande,  eccezioni  e  conclusioni  gia'
          formulate previa autorizzazione del giudice.
                 Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
          procuratore  generale  o  speciale,  il quale deve essere a
          conoscenza  dei  fatti  della causa. La procura deve essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e  deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
          transigere  la  controversia.  La mancata conoscenza, senza
          gravi   ragioni,   dei  fatti  della  causa  da  parte  del
          procuratore   e'   valutata   dal  giudice  ai  fini  della
          decisione.
                 Il  verbale  di conciliazione ha efficacia di titolo
          esecutivo.
                 Se  la conciliazione non riesce e il giudice ritiene
          la  causa  matura  per la decisione, o se sorgono questioni
          attinenti  alla  giurisdizione o alla competenza o ad altre
          pregiudiziali  la  cui decisione puo' definire il giudizio,
          il  giudice  invita  le  parti alla discussione e pronuncia
          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del
          dispositivo.
                 Nella  stessa  udienza ammette i mezzi di prova gia'
          proposti  dalle  parti  e  quelli  che le parti non abbiano
          potuto  proporre  prima,  se  ritiene  che siano rilevanti,
          disponendo,  con  ordinanza  resa nell'udienza, per la loro
          immediata assunzione.
                 Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
          non  oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
          ove  ricorrano  giusti  motivi,  un  termine perentorio non
          superiore  a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
          il deposito in cancelleria di note difensive.
                 Nel  caso  in  cui  vengano  ammessi  nuovi mezzi di
          prova,  a  norma  del  quinto  comma,  la  controparte puo'
          dedurre  i  mezzi  di  prova  che  si  rendano necessari in
          relazione  a quelli ammessi, con assegnazione di un termine
          perentorio  di  cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
          del  precedente  comma  il giudice ammette, se rilevanti, i
          nuovi  mezzi  di prova dedotti dalla controparte e provvede
          alla loro assunzione.
                 L'assunzione  delle prove deve essere esaurita nella
          stessa  udienza  o,  in  caso  di necessita', in udienza da
          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
                 Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
          102,  secondo  comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
          udienza   e   dispone   che,  entro  cinque  giorni,  siano
          notificati  al  terzo  il  provvedimento nonche' il ricorso
          introduttivo   e  l'atto  di  costituzione  del  convenuto,
          osservati  i  termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
          dell'articolo  415.  Il termine massimo entro il quale deve
          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del
          provvedimento di fissazione.
                 Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
          giorni  prima  dell'udienza fissata, depositando la propria
          memoria a norma dell'articolo 416.
                 A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
          provvede l'ufficio.
                 Le udienze di mero rinvio sono vietate".