Art. 37 Richieste di verifiche ispettive da parte di autorita' di altri Stati membri 1. Quando un'autorita' competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
Note all'art. 37: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". L'art. 161 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile". - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".