Art. 37
                  Richieste di verifiche ispettive
             da parte di autorita' di altri Stati membri

  1.  Quando  un'autorita' competente di un altro Stato membro chiede
  all'ISVAP  di  procedere  a  verifiche ispettive presso imprese con
  sede  legale  nel  territorio della Repubblica ricomprese nell'area
  della   vigilanza   supplementare   di   competenza  dell'autorita'
  richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero puo' consentire
  che  la  verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la
  richiesta  ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di
  cui  all'articolo  161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
  58,  o  da  un  revisore  contabile iscritto nel registro di cui al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  2. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese:
    a)   imprese   di  assicurazione  controllate  o  partecipate  da
  un'impresa  di  assicurazione  avente sede legale in un altro Stato
  membro;
    b)  imprese  controllate  o imprese controllanti di un'impresa di
  assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
    c)  imprese  controllate  da un'impresa controllante l'impresa di
  assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
  3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da
  quelle  di  assicurazione  e  riassicurazione  sono  limitati  alla
  verifica  dell'esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per
  l'esercizio della vigilanza supplementare.
 
          Note all'art. 37:
          - Il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52".  L'art.  161  del
          succitato decreto legislativo, cosi' recita:
          "Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1.
          La  CONSOB  provvede  alla tenuta di un albo speciale delle
          societa'   di   revisione   abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
          2.  La  CONSOB  iscrive  le societa' di revisione nell'albo
          speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
          dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
          previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 88.
          3.  Le  societa' di revisione costituite all'estero possono
          essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso dei requisiti
          previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB
          una  situazione contabile annuale riferita all'attivita' di
          revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
          4.  Per  l'iscrizione  nell'albo  le  societa' di revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
          previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
          1993,   n.   385,   a   copertura   dei   rischi  derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile".
          - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 88, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
          legge dei documenti contabili".