Art. 40.
        Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi
    di effettuare la verifica di solvibilita' della controllante

  1.  Se  un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b), e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in
  un  altro  Stato  membro  sono  controllate dalla stessa impresa di
  partecipazione    assicurativa,    dalla    stessa    impresa    di
  riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede
  legale  in  uno  Stato  terzo,  l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di
  assicurazione   di   cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
  dall'obbligo  di  effettuare  la  verifica della solvibilita' della
  controllante,  se  l'Istituto stesso ha concordato con le autorita'
  competenti  degli  altri  Stati  membri  interessati  di attribuire
  l'esercizio   della   vigilanza   supplementare   all'autorita'  di
  vigilanza dell'altro Stato membro.