Art. 40. Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di effettuare la verifica di solvibilita' della controllante 1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.