Art. 47.
          Giudice competente e procedimento di applicazione

  1.  Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle  modifiche  delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che  procede.  Nel  corso  delle  indagini provvede il giudice per le
indagini  preliminari.  Si  applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  2.  Se  la  richiesta  di  applicazione  della  misura cautelare e'
presentata  fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e  i  difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice,  possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
  3.  Nell'udienza  prevista  dal  comma  2,  si  osservano  le forme
dell'articolo  127,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6 e 10, del codice di
procedura  penale;  i  termini  previsti  ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
 
          Note all'art. 47:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
              "Art.  91  (Giudice  competente  in  ordine alle misure
          cautelari).  -  1.  Nel  corso  degli  atti  preliminari al
          dibattimento,   i   provvedimenti   concernenti  le  misure
          cautelari  sono adottati, secondo la rispettiva competenza,
          dal  pretore,  dal  tribunale, dalla corte di assise, dalla
          corte  di  appello o dalla corte di assise di appello; dopo
          la  pronuncia  della  sentenza  e  prima della trasmissione
          degli  atti  a  norma dell'art. 590 del codice, provvede il
          giudice  che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del
          ricorso  per  cassazione, provvede il giudice che ha emesso
          il provvedimento impugnato.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giomo  dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le  disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".