Art. 49.
                 Sospensione delle misure cautelari

  1.  Le  misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di  sanzioni  interdittive  a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice,  sentito  il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta,  determina  una  somma  di  denaro  a  titolo di cauzione,
dispone  la  sospensione  della  misura  e  indica  il termine per la
realizzazione  delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
  2.  La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di  una  somma  di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta'  della  sanzione  pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui  si  procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
  3.  Nel  caso  di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e  la  somma  depositata  o  per  la  quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
  4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca  la  misura  cautelare  e  ordina  la restituzione della somma
depositata  o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.