Art. 52.
  Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

  1.  Il  pubblico  ministero  e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono  proporre  appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure  cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
  2.  Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero  e  l'ente,  per  mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso  per  cassazione  per  violazione  di  legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 52:
              -  Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  322-bis  (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
          dall'art.  322,  il pubblico ministero, l'imputato e il suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate   e   quella  che  avrebbe  diritto  alla  loro
          restituzione,  possono proporre appello contro le ordinanze
          in  materia  di sequestro preventivo e contro il decreto di
          revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
              1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
          il  tribunale  del capoluogo della provincia nella quale ha
          sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              2.    L'appello    non    sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 310.".
              "Art.  325  (Ricorso  per  cassazione).  - 1. Contro le
          ordinanze  emesse  a norma degli articoli 322-bis e 324, il
          pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore, la
          persona  alla quale le cose sono state sequestrate e quella
          che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge.
              2.  Entro  il  termine previsto dall'art. 324, comma 1,
          contro  il  decreto  di  sequestro  emesso dal giudice puo'
          essere  proposto  direttamente  ricorso  per cassazione. La
          proposizione  del  ricorso rende inammissibile la richiesta
          di riesame.
              3.  Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3
          e 4.
              4.   Il   ricorso   non   sospende  l'esecuzione  della
          ordinanza.".