Art. 53. Sequestro preventivo 1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Note all'art. 53: - Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del codice di procedura penale: "Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. 3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.". "Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.". "Art. 323 (Perdita di efficacia del sequestro preventivo). - 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorche' soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'art. 240 del codice penale, il provvedimento e' immediatamente esecutivo. 2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. 3. Se e' pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle cose sequestrate. 4. La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.". - Per il testo dell'art. 322-bis del codice di procedura penale vedi note all'art. 52.