Art. 54.
                       Sequestro conservativo

  1.  Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o si
disperdano  le  garanzie  per il pagamento della sanzione pecuniaria,
delle  spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario
dello  Stato,  il  pubblico  ministero,  in  ogni  stato  e grado del
processo  di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e  immobili  dell'ente  o  delle  somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 316, comma 4, 317,
318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318, 319
          e 320 del codice di procedura penale:
              "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). -
          1.  Se  vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
          disperdano   le   garanzie  per  il  pagamento  della  pena
          pecuniaria  delle  spese  di  procedimento  e di ogni altra
          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
          in  ogni  stato  e  grado del processo di merito, chiede il
          sequestro   conservativo   dei   beni   mobili  o  immobili
          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
          in cui la legge ne consente il pignoramento.
              2.  Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
          si   disperdano   le  garanzie  delle  obbligazioni  civili
          derivanti  dal  reato,  la  parte  civile  puo' chiedere il
          sequestro   conservativo   dei  beni  dell'imputato  o  del
          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
              3.  Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del pubblico
          ministero giova anche alla parte civile.
              4.  Per  effetto  del  sequestro i crediti indicati nei
          commi  1  e  2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
          altro  credito  non  privilegiato  di  data  anteriore e ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".
              "Art.  317  (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
          Il  provvedimento  che  dispone il sequestro conservativo a
          richiesta  del  pubblico  ministero o della parte civile e'
          emesso con ordinanza del giudice che procede.
              2.  Se  e'  stata  pronunciata sentenza di condanna, di
          proscioglimento  o  di  non  luogo  a procedere, soggetta a
          impugnazione,  il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
          siano  trasmessi  al giudice dell'impugnazione, dal giudice
          che  ha  pronunciato  la  sentenza  e, successivamente, dal
          giudice   che  deve  decidere  sull'impugnazione.  Dopo  il
          provvedimento  che dispone il giudizio e prima che gli atti
          siano  trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
          per le indagini preliminari.
              3.  Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario
          con  le forme prescritte dal codice di procedura civile per
          l'esecuzione  del  sequestro conservativo sui beni mobili o
          immobili.
              4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza
          di  proscioglimento  o di non luogo a procedere non e' piu'
          soggetta    a    impugnazione.   La   cancellazione   della
          trascrizione  del  sequestro di immobili e' eseguita a cura
          del  pubblico  ministero.  Se  il  pubblico  ministero  non
          provvede,   l'interessato   puo'   proporre   incidente  di
          esecuzione.".
              "Art.   318   (Riesame   dell'ordinanza   di  sequestro
          conservativo).   -   1.  Contro  l'ordinanza  di  sequestro
          conservativo  chiunque  vi  abbia  interesse  puo' proporre
          richiesta  di  riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
          324.
              2.  La  richiesta  di riesame non sospende l'esecuzione
          del provvedimento.".
              "Art.  319  (Offerta di cauzione). - 1. Se l'imputato o
          il  responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
          crediti  indicati  nell'art.  316,  il  giudice dispone con
          decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
          stabilisce  le  modalita'  con  cui la cauzione deve essere
          prestata.
              2.  Se  l'offerta  e'  proposta  con  la  richiesta  di
          riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando
          ritiene  la  cauzione  proporzionata  al  valore delle cose
          sequestrate.
              3.  Il  sequestro  e'  altresi' revocato dal giudice se
          l'imputato  o  il  responsabile  civile offre, in qualunque
          stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.".
              "Art.  320  (Esecuzione  sui beni sequestrati). - 1. Il
          sequestro  conservativo  si converte in pignoramento quando
          diventa  irrevocabile  la sentenza di condanna al pagamento
          di  una  pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la
          sentenza  che  condanna l'imputato e il responsabile civile
          al  risarcimento del danno in favore della parte civile. La
          conversione  non  estingue il privilegio previsto dall'art.
          316, comma 4.
              2.  Salva  l'azione per ottenere con le forme ordinarie
          il  pagamento  delle  somme  che  rimangono  ancora dovute,
          l'esecuzione  forzata  sui  bei  sequestrati ha luogo nelle
          forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
          ricavato  dalla  vendita dei beni sequestrati e sulle somme
          depositate  a  titolo di cauzione e non devolute alla cassa
          delle  ammende,  sono  pagate, nell'ordine, le somme dovute
          alla  parte  civile a titolo di risarcimento del danno e di
          spese   processuali,   le  pene  pecuniarie,  le  spese  di
          procedimento  e  ogni  altra  somma dovuta all'erario dello
          Stato.".