Art. 40.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei geologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
  4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".