Art. 40. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".