Art. 44. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.