Art. 30 (L) 
                        Lottizzazione abusiva 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; 
  decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 
 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) 
 
  1. Si ha lottizzazione abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio
quando  vengono  iniziate   opere   che   comportino   trasformazione
urbanistica od  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione  delle
prescrizioni degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o
comunque stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza  la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale  trasformazione  venga
predisposta  attraverso  il  frazionamento  e  la  vendita,  o   atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per  le  loro  caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e  alla  sua
destinazione  secondo   gli   strumenti   urbanistici,   il   numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione  ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino  in  modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 
  2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in  forma  privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o  scioglimento  della
comunione di diritti reali  relativi  a  terreni  sono  nulli  e  non
possono  essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici   registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il  certificato  di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano  pertinenze  di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati. 
  3.  Il  certificato  di  destinazione   urbanistica   deve   essere
rilasciato  dal  dirigente  o  responsabile  del  competente  ufficio
comunale  entro  il  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per  un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni  degli
strumenti urbanistici. 
  4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto,  esso  puo'  essere   sostituito   da   una   dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica  dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,  ovvero
l'inesistenza di  questi  ovvero  la  prescrizione,  da  parte  dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 
  5.  I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono  essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e'  allegata  copia  del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici  comunali,  che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune. 
  6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi  per
oggetto il trasferimento, anche  senza  frazionamento  catastale,  di
appezzamenti di terreno di superficie  inferiore  a  diecimila  metri
quadrati devono  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
registrazione, copia dell'atto da  loro  ricevuto  o  autenticato  al
dirigente o responsabile del competente ufficio  del  comune  ove  e'
sito l'immobile. 
  7. Nel caso in cui il dirigente o il  responsabile  del  competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di  terreni
a  scopo  edificatorio  senza  la  prescritta   autorizzazione,   con
ordinanza da notificare ai  proprietari  delle  aree  ed  agli  altri
soggetti indicati  nel  comma  1  dell'articolo  29,  ne  dispone  la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre  dei  suoli  e  delle  opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto  a  tal  fine  nei
registri immobiliari. 
  8. Trascorsi novanta giorni,  ove  non  intervenga  la  revoca  del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile  del  comune  il  cui  dirigente  o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla  demolizione
delle  opere.  In  caso  di  inerzia  si  applicano  le  disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8. 
  9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per  i  quali  sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e  non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo  stesso  comma  e  prima  della  sua
eventuale  cancellazione  o  della   sopravvenuta   inefficacia   del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale. 
  10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli  atti  stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto  dopo
il 17  marzo  1985,  e  non  si  applicano  comunque  alle  divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in  linea  retta
ed ai testamenti, nonche'  agli  atti  costitutivi,  modificativi  od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.