Art. 31 (L)
      Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
           in totale difformita' o con variazioni essenziali
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
             decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
    convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
  costruire  quelli  che  comportano la realizzazione di un organismo
  edilizio  integralmente  diverso  per  caratteristiche tipologiche,
  planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
  stesso,  ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i limiti
  indicati  nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
  parte   di   esso   con   specifica   rilevanza   ed  autonomamente
  utilizzabile.
    2.   Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
  comunale,  accertata  l'esecuzione  di  interventi  in  assenza  di
  permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni
  essenziali,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  32, ingiunge al
  proprietario  e  al  responsabile  dell'abuso  la  rimozione  o  la
  demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
  di diritto, ai sensi del comma 3.
    3.  Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
  al  ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
  dall'ingiunzione,  il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche' quella
  necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche, alla
  realizzazione  di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
  diritto  gratuitamente  al  patrimonio del comune. L'area acquisita
  non  puo'  comunque  essere  superiore a dieci volte la complessiva
  superficie utile abusivamente costruita.
    4.   L'accertamento   dell'inottemperanza   alla   ingiunzione  a
  demolire,   nel   termine  di  cui  al  comma  3,  previa  notifica
  all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e
  per  la  trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che deve essere
  eseguita gratuitamente.
    5.  L'opera  acquisita  e' demolita con ordinanza del dirigente o
  del  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  a  spese dei
  responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
  si  dichiari  l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
  che  l'opera  non  contrasti  con rilevanti interessi urbanistici o
  ambientali.
    6.   Per   gli   interventi   abusivamente  eseguiti  su  terreni
  sottoposti,  in  base  a  leggi  statali  o regionali, a vincolo di
  inedificabilita',    l'acquisizione    gratuita,    nel   caso   di
  inottemperanza  all'ingiunzione  di  demolizione,  si  verifica  di
  diritto  a  favore  delle  amministrazioni cui compete la vigilanza
  sull'osservanza  del  vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
  demolizione  delle  opere  abusive ed al ripristino dello stato dei
  luoghi  a  spese  dei  responsabili  dell'abuso.  Nella  ipotesi di
  concorso  dei  vincoli,  l'acquisizione  si  verifica  a favore del
  patrimonio del comune.
    7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
  affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
  opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e delle relative ordinanze di
  sospensione  e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
  competente,   al  presidente  della  giunta  regionale  e,  tramite
  l'ufficio    territoriale    del   governo,   al   Ministro   delle
  infrastrutture e dei trasporti.
    8.  In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
  di  constatazione  della  inosservanza delle disposizioni di cui al
  comma  1  dell'articolo  27,  ovvero  protrattasi  oltre il termine
  stabilito  dal  comma  3  del  medesimo  articolo 27, il competente
  organo   regionale,   nei   successivi   trenta  giorni,  adotta  i
  provvedimenti    eventualmente    necessari   dandone   contestuale
  comunicazione   alla   competente  autorita'  giudiziaria  ai  fini
  dell'esercizio dell'azione penale.
    9.  Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
  con  la  sentenza  di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
  ordina  la  demolizione  delle opere stesse se ancora non sia stata
  altrimenti eseguita.