Art. 32 (L) 
             Determinazione delle variazioni essenziali 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) 
 
    1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, 
  le regioni stabiliscono quali siano  le  variazioni  essenziali  al
  progetto  approvato,  tenuto  conto  che  l'essenzialita'   ricorre
  esclusivamente  quando  si  verifica  una  o  piu'  delle  seguenti
  condizioni: 
      a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione 
  degli standards previsti dal decreto ministeriale  2  aprile  1968,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
      b) aumento consistente della cubatura o della superficie di 
  solaio da valutare in relazione al progetto approvato; 
      c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del 
  progetto  approvato  ovvero  della   localizzazione   dell'edificio
  sull'area di pertinenza; 
      d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio 
  assentito; 
      e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia 
  antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 
    2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle 
  che incidono sulla entita' delle cubature  accessorie,  sui  volumi
  tecnici  e  sulla  distribuzione  interna  delle   singole   unita'
  abitative. 
    3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili 
  sottoposti   a   vincolo   storico,   artistico,    architettonico,
  archeologico,  paesistico  ed  ambientale,  nonche'   su   immobili
  ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
  considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per  gli
  effetti degli articoli 31 e 44.  Tutti  gli  altri  interventi  sui
  medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.