Art. 33 (L) 
Interventi di ristrutturazione edilizia in  assenza  di  permesso  di
                  costruire o in totale difformita' 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di  cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici  sono
resi conformi alle prescrizioni degli  strumenti  urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente o  del  responsabile
del competente ufficio comunale con  propria  ordinanza,  decorso  il
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese  dei
responsabili dell'abuso. 
  2.  Qualora,  sulla  base  di  motivato  accertamento  dell'ufficio
tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  sia
possibile, il dirigente o il  responsabile  dell'ufficio  irroga  una
sanzione  pecunaria   pari   al   doppio   dell'aumento   di   valore
dell'immobile,   conseguente   alla   realizzazione   delle    opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,  in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.  392,  e  con
riferimento all'ultimo costo di produzione  determinato  con  decreto
ministeriale, aggiornato alla data di  esecuzione  dell'abuso,  sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con  la  esclusione,
per i comuni non tenuti all'applicazione della  legge  medesima,  del
parametro  relativo  all'ubicazione  e   con   l'equiparazione   alla
categoria A/1 delle categorie non  comprese  nell'articolo  16  della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da  quello  di
abitazione la sanzione e' pari  al  doppio  dell'aumento  del  valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio. 
  3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili  vincolati  ai
sensi  del   decreto   legislativo   29   ottobre   1999,   n.   490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del  vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e  sanzioni  previste  da  norme
vigenti, ordina la restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese  del
responsabile dell'abuso, indicando  criteri  e  modalita'  diretti  a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una  sanzione
pecuniaria da 516 a 5164 euro. 
  4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se  non
vincolati,  compresi  nelle  zone  omogenee  A,  di  cui  al  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o  il  responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela  dei
beni culturali ed ambientali  apposito  parere  vincolante  circa  la
restituzione in pristino o la irrogazione della  sanzione  pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non  venga  reso  entro
novanta  giorni  dalla  richiesta  il  dirigente  o  il  responsabile
provvede autonomamente. 
  5.  In  caso  di  inerzia,  si  applica  la  disposizione  di   cui
all'articolo 31, comma 8. 
  6. E' comunque dovuto il contributo  di  costruzione  di  cui  agli
articoli 16 e 19. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.