Art. 35 (L) 
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di
                            enti pubblici 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; 
         decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, 
              convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
    1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti 
  diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza 
  di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' 
  dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o 
  di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, 
  previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso 
  la demolizione ed il ripristino dello  stato  dei  luoghi,  dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo. 
    2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del 
  responsabile dell'abuso. 
    3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti 
  pubblici territoriali,  nonche'  quello  di  altri  enti  pubblici,
previsto dalla normativa vigente.