Art. 36 (L) 
                      Accertamento di conformita' 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 
 
    1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di 
  costruire, o in difformita' da esso, fino alla scadenza dei termini
  di cui agli articoli 31, comma 3, 33,  comma  1,  34,  comma  1,  e
  comunque fino all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,  il
  responsabile dell'abuso, o  l'attuale  proprietario  dell'immobile,
  possono ottenere il permesso in sanatoria se  l'intervento  risulti
  conforme alla disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al
  momento della realizzazione dello  stesso,  sia  al  momento  della
  presentazione della domanda. 
    2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al 
  pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione  in
  misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma  di  legge,  in
  misura pari a quella prevista  dall'articolo  16.  Nell'ipotesi  di
  intervento  realizzato  in  parziale  difformita',  l'oblazione  e'
  calcolata  con  riferimento  alla  parte  di  opera  difforme   dal
  permesso. 
    3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il 
  responsabile del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia  con
  adeguata motivazione, entro sessanta  giorni  decorsi  i  quali  la
  richiesta si intende rifiutata.