Art. 37 (L) 
         Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla 
     denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita' 
        (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; 
                  art. 10 della legge n. 47 del 1985) 
 
  1. La realizzazione di interventi edilizi di cui  all'articolo  22,
in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio  attivita'
comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio  dell'aumento  del
valore venale  dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione  degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 
  2. Quando le opere realizzate in  assenza  di  denuncia  di  inizio
attivita' consistono in  interventi  di  restauro  e  di  risanamento
conservativo, di cui alla lettera c)  dell'articolo  3,  eseguiti  su
immobili comunque vincolati in base  a  leggi  statali  e  regionali,
nonche'  dalle  altre   norme   urbanistiche   vigenti,   l'autorita'
competente   a   vigilare   sull'osservanza   del   vincolo,    salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme  vigenti,
puo' ordinare  la  restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese  del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. 
  3. Qualora gli interventi di  cui  al  comma  2  sono  eseguiti  su
immobili, anche non vincolati, compresi  nelle  zone  indicate  nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,  il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per  i
beni e le attivita' culturali apposito  parere  vincolante  circa  la
restituzione in pristino o la irrogazione della  sanzione  pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta  giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In  tali  casi  non  trova  applicazione  la  sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. 
  4. Ove l'intervento realizzato  risulti  conforme  alla  disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al  momento  della  realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile  dell'abuso  o  il  proprietario  dell'immobile  possono
ottenere  la  sanatoria  dell'intervento  versando  la   somma,   non
superiore a 5164 euro e non  inferiore  a  516  euro,  stabilita  dal
responsabile del procedimento  in  relazione  all'aumento  di  valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23,  comma  6,  la
denuncia di inizio  di  attivita'  spontaneamente  effettuata  quando
l'intervento e' in corso di  esecuzione,  comporta  il  pagamento,  a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 
  6. La  mancata  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  non  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo  44.   Resta
comunque  salva,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti   in   relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui  agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento  di  conformita'  di
cui all'articolo 36. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.