Art. 38 (L)
          Interventi eseguiti in base a permesso annullato
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
  sia  possibile,  in  base  a motivata valutazione, la rimozione dei
  vizi  delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio comunale
  applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
  loro   parti   abusivamente  eseguite,  valutato  dall'agenzia  del
  territorio,  anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima
  e   l'amministrazione  comunale.  La  valutazione  dell'agenzia  e'
  notificata   all'interessato   dal  dirigente  o  dal  responsabile
  dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
    2.  L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
  produce  i  medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria
  di cui all'articolo 36.