Art. 40 (L) 
                    Sospensione o demolizione di 
               interventi abusivi da parte della regione 
      (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito 
         dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del 
     Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 
 
    1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di 
  costruire o in contrasto con questo o  con  le  prescrizioni  degli
  strumenti  urbanistici  o  della  normativa   urbanistico-edilizia,
  qualora il comune non abbia provveduto entro i  termini  stabiliti,
  la regione puo' disporre la  sospensione  o  la  demolizione  delle
  opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e'  adottato  entro
  cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento. 
    2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato 
  al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al  committente,
  al costruttore e al direttore dei lavori. Lo  stesso  provvedimento
  e' comunicato inoltre al comune. 
    3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi 
  dalla data della notifica entro i quali  sono  adottate  le  misure
  necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero,  ove
  non sia possibile, per la rimessa in pristino. 
    4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, 
  la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un
  termine entro il quale  il  responsabile  dell'abuso  e'  tenuto  a
  procedere, a proprie  spese  e  senza  pregiudizio  delle  sanzioni
  penali,  alla  esecuzione   del   provvedimento   stesso.   Scaduto
  inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in  danno
  dei lavori.