Art. 41 (L)
                    Demolizione di opere abusive
        (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
           legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

    1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
  comune,  essa  e'  disposta  dal  dirigente  o dal responsabile del
  competente   ufficio   comunale  su  valutazione  tecnico-economica
  approvata dalla giunta comunale.
    2.  I  relativi  lavori sono affidati, anche a trattativa privata
  ove   ne  sussistano  i  presupposti,  ad  imprese  tecnicamente  e
  finanziariamente idonee.
    3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  affidamento dei lavori, il
  dirigente  o il responsabile del competente ufficio comunale ne da'
  notizia  all'ufficio  territoriale  del  Governo, il quale provvede
  alla   demolizione  con  i  mezzi  a  disposizione  della  pubblica
  amministrazione,   ovvero   tramite   impresa   finanziariamente  e
  tecnicamente  idonea  se  i lavori non siano eseguibili in gestione
  diretta.
    4.  Qualora  sia  necessario  procedere alla demolizione di opere
  abusive  e'  possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati
  alle   opere   pubbliche,  delle  strutture  tecnico-operative  del
  Ministero   della   difesa,  sulla  base  di  apposita  convenzione
  stipulata  d'intesa  fra  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei
  trasporti ed il Ministro della difesa.
    5.  E'  in  ogni  caso  ammesso  il ricorso a procedure negoziate
  aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni
  da eseguirsi all'occorrenza.