Art. 42 (L) 
    Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 
                (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3) 
 
    1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato 
  versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a 
  quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 
    2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo 
  di costruzione di cui all'articolo 16 comporta: 
      a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento 
  qualora il versamento del contributo sia effettuato nei  successivi
centoventi giorni; 
      b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento 
  quando, superato il termine di cui alla lettera a), il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
      c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento 
  quando, superato il termine di cui alla lettera b), il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 
    3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
    4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo 
  comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
    5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del 
  comma  2,  il  comune  provvede  alla  riscossione   coattiva   del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43. 
    6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle 
  sanzioni di cui al  presente  articolo,  queste  saranno  applicate
nelle misure indicate nel comma 2. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  28  dicembre  2001,  n.  448,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.